Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mentre se l'incidente è dovuto a carenza nel rispetto delle norme sulla sicurezza nel cantiere, ovviamente c'è un responsabile nominato.

appunto...in un "cantiere" (o qualsiasi luogo di lavoro fuori dalla tua sede) rimangono in capo responsabilità al "responsabile" (non sempre è obbligatorio nominarlo) ma in primis al proprietario/committente.

Se nel caso citato del "giardino" affidato a persona esterna on "professionista" non si avvisa della pericolosità di una albero o di una pianta, o si affida un falciaerba difettoso e capita l'incidente...auguri.
 

proid

Membro Attivo
si certo la responsabilità del committente in genere a prescindere che il lavoro lo faccia il professionista o l'improvvisato rimane sempre.
credo che il committente deve sempre accertarsi che il professionista sia davvero competente per il tipo di lavoro che si appresta a fare e non si stia "buttando" su un nuovo lavoro per il quale non è tecnicamente preparato.
poi in teoria ci sarebbe la valutazione dei rischi nel condominio che non so se ne possa fare una generica da consegnare ad ogni ditta prima che entri nel palazzo o se per ogni appalto bisognerebbe sempre redarne una ad hoc.... credo che un condominio su 10000 l'abbia :)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
credo che un condominio su 10000 l'abbia :)

magari nemmeno 1 su 100mila.

Detta inter-nos...tutta fuffa ...si è voluto creare solo una enorme massa burocratica si da far lavorare persone che nulla apportano di nuovo e concreto.

Gli infortuni capitavano prima, adesso e in futuro...e pure le responsabilità non cambiano.
 

proid

Membro Attivo
esatto se una legge ha senso e funziona dopo che il committente nomina i responsabili vai di progettazione e coordinamento all'esecuzione il committente non deve più avere responsabilità altrimenti la legge non ha senso.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Non del tutto vero.
Anche se tu sei professionista serio e in regola con tutti i "comandamenti" quando entri in un cantiere (quindi fuori dalla tua sede operativa) sei ovviamente responsabile delle tue azioni ma non dei rischi connessi al cantiere stesso.
Permane sempre in capo al "committente/proprietario" la responsabilità di quanto accade anche se vi fosse un Responsabile per la Sicurezza.

Il caso di un "giardiniere" non è sottoposto alle stesse norme di un cantiere edile...ma è pacifico che in caso di infortunio passi una notevole differenza fra un lavoratore dipendente o autonomo (in regola) ed un lavoratore "occasionale".
Su questo non sono d'accordo perchè esiste la figura del Responsabile Lavori, che molti confondono con il Direttore dei Lavori.
Il Responsabile Lavori in realtà è colui che si prende tutte le grane al posto del Committente. Ovviamente va adeguatamente pagato e la Responsabilità è espressamente prevista per Legge, nessuno si prende le grane per qualcun altro aggratisse.
Giusto sempre rimarcarlo.
 

proid

Membro Attivo
Su questo non sono d'accordo perchè esiste la figura del Responsabile Lavori, che molti confondono con il Direttore dei Lavori.
Il Responsabile Lavori in realtà è colui che si prende tutte le grane al posto del Committente. Ovviamente va adeguatamente pagato e la Responsabilità è espressamente prevista per Legge, nessuno si prende le grane per qualcun altro aggratisse.
Giusto sempre rimarcarlo.

Vero.
Ho trovato un articolo che tratta l'argomento. Nono so se è superato da nuove normative.
Mi sembra di capire però che il committente può spostare tutte le sue responsabilità sul responsabile dei lavori (se nominato ma di cui la nomina non sembra obbligatoria) a condizione che al RDL sia data piena autonomia decisionale e anche di spesa cioè subentri al 100% nell'operatività del committente quindi ipotizzo che abbia anche facoltà di attingere ai fondi per l'appalto per disporre interventi urgenti svincolati da autorizzazioni del committente.
Nel caso dell'appalto condominiale quindi la nomina del RDL senza che esso abbia firma disgiunta sul conto ad hoc per finanziare l'appalto credo che non esoneri totalmente il committente.

In ogni caso prima dell'appalto rimangono sempre a carico del committente queste voci:
1) Il rispetto delle misure generali ex art. 15 del T.U. nella fase di progettazione dell’opera;
2) La disamina del PSC e del fascicolo della sicurezza;
3) La nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici;
4) La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici.

Tutto questo però esorbita dal post corrente di semplice manutenzione di giardiniere ma riguarda appalti complessi e più rischiosi quali ristrutturazioni di facciate ecc.

Il link dell'articolo : Sicurezza cantieri: gli obblighi di committente e responsabile dei lavori - Committenti di lavori edili
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
esatto se una legge ha senso e funziona dopo che il committente nomina i responsabili vai di progettazione e coordinamento all'esecuzione il committente non deve più avere responsabilità altrimenti la legge non ha senso.
Tu stai confondendo il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello in fase di Esecuzione con il Responsabile Lavori.
Non è la stessa cosa.
Ti aiuto venendoti in contro con la Legge che qui ti puoi scaricare in forma aggiornata (Ministero del Lavoro): http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx

Veniamo al dunque:
Art. 90 testo unico sicurezza (Obblighi Committente e responsabile Lavori con relative sanzioni)

Art. 91 testo unico sicurezza ( Obblighi Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e relative sanzioni)

Art.92 testo unico sicurezza (Obblighi Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e relative sanzioni)

Art. 93 testo unico sicurezza (Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili lavori e relative sanzioni)

Sotto gli screenshot direttamente dal PDF linkato sopra (Ministero del Lavoro)
 

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  • AR.92 Obbligo per Coordinatori in fase di Esecuzione.PNG
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  • AR. 93 Responsabilità del Commitente e del Responsabile Lavori.PNG
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proid

Membro Attivo
Tu stai confondendo il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello in fase di Esecuzione con il Responsabile Lavori.
Non è la stessa cosa.
Ti aiuto venendoti in contro con la Legge che qui ti puoi scaricare in forma aggiornata (Ministero del Lavoro): http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx

Veniamo al dunque:
Art. 90 testo unico sicurezza (Obblighi Committente e responsabile Lavori con relative sanzioni)

Art. 91 testo unico sicurezza ( Obblighi Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e relative sanzioni)

Art.92 testo unico sicurezza (Obblighi Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e relative sanzioni)

Art. 93 testo unico sicurezza (Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili lavori e relative sanzioni)

Sotto gli screenshot direttamente dal PDF linkato sopra (Ministero del Lavoro)
si vero.
vedi mio post #16
 

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