C.V.D.? Comunque è la cassazione, prima di arrivarci.... Certo che comunque un po' di rierimento lo rappresenta
Occorre prestare attenzione ad ogni singola parola scritta in una sentenza, verificarne la perfetta aderenza dei presupposti al proprio caso e quindi senza fermarsi alle classiche "massime" estrapolate negli articoli comunemente rintracciabili in rete.
Ultimo ma non ultimo occorre ricordare che una Corte di Cassazione non è una entità unica e dotata di potere normativo.
Molteplici sono i casi di sentenze in contrasto e per le quali occorre quantomeno attendere una pronuncia delle Sezioni Unite.
Si badi agli
evidenziati
Limitatamente al primo caso:
Cassazione civile, sez. II, 10/12/1993, n. 12155
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta dopo la pronuncia, in primo grado, di sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c.
Quindi il promissario acquirente aveva già iniziato una causa e già era stata prodotta sentenza per imporre il trasferimento (rogito) nei termini previsti nel Preliminare.
Relativamente al secondo caso:
Cassazione civile, sez. II,
09/06/1990, n. 5618
non avendo trovato copia integrale riconosco solo la "massima" estrapolata e qui ripetuta
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta prima della stipulazione del contratto definitivo, non preclude al promittente compratore tale stipulazione con gli eredi del promittente venditore e, in mancanza della prestazione del consenso da parte di questi ultimi di ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c., non derivandone al riguardo alcuna impossibilità con riferimento alle pattuizioni del preliminare, salva l'automatica variante del trasferimento della piena proprietà all'acquirente.
che risulterebbe certamente a "favore" della tesi del postante...
ma ho evidenziato la data perchè (come già replicato dalla controparte) esistono 2 sentenze successive (ed anche una precedente) in netto contrasto:
Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio
1976, n. 167
Cassazione n. 15906/
2016
Cassazione n, 14807 del 7 giugno 2018
e dalle lettura degli integrali risultano "aderenti" al caso di
@Andreasky con l'unica eccezione di quella clausola "fai da te".
Personalmente non condivido l'orientamento recente (ma anche del 1976) perchè appare come "arzigogolato" il cavillare su una differenza dell' oggetto in contratto.
Un preliminare è un contratto che impegna entrambe le parti o chi vi subentra.
La riserva dell'usufrutto non può garantire che il solo usufruttuario e per un evento che è già ipotizzato e contemplato.
Agli eredi "finanziariamente" nulla cambia (rispetto a che il de cuius avesse completato il rogito) e quindi non possono lamentare danno.
Non spettandomi la sentenza non posso che avvisare del rischio nell'agire contro l'attuale orientamento armati di quell'unica clausola.