griz

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ho letto anch'io il contratto e non è proprio scritto benissimo, si evidenzia però una precisa volontà alla cessione della nuda proprietà che sarebbe quindi diventata piena alla morte dell'usufruttuario, le figlie procuratrici nel contratto avevano quindi ben presente il patto sottoscritto e ratificato con somme di denaro non esattamente indifferenti, il fatto che l'usufruttuario sia nel frattempo deceduto cambia le cose ma i soggetti impegnati sono sempre quelli, prima agivano come procuratori e oggi agirebbero come proprietari, l'impegno a concludere comunque la vendita, per quanto male esposto sembra chiaro e lo hanno firmato. Io vedo una certa possibilità che questa scrittura abbia valore
 

uragano

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contratto molto fai da te (vecchia pubblicita' no alpitur ) quello che non ha speso da un legale per fare un contratto legalmente valido. ora dovra sborsare cento volte di piu' e inoltre non avendo una sicurezza di spuntarla.
 

uva

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Anch'io ho letto il preliminare, e tendo a essere d'accordo con l'interpretazione che ne da @Franci63.

Ossia: le figlie hanno agito esclusivamente come procuratrici della madre, in forza di una procura speciale che ha per oggetto la vendita della nuda proprietà.

Con la morte della madre, che sarebbe rimasta usufruttuaria, ritengo non abbia senso ritenere le figlie impegnate né a vendere la nuda proprietà (rimanendo loro stesse usufruttuarie) né a trasferire la piena proprietà dell'immobile.
Le figlie hanno firmato solo come procuratrici della madre, non come promissarie venditrici.

Tutto ciò nonostante la clausola un po' anomala pensata da @Andreasky : mi pare insensato impegnare la venditrice (la signora anziana) per un fatto (il trasferimento del bene) che si sarebbe verificato dopo la sua morte!

Non essendo un avvocato, non esprimo certezze ma solo un'opinione personale!
 

Andreasky

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Proprietario Casa
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta dopo la pronuncia, in primo grado, di sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c. non comporta ostacolo alla conferma della sentenza medesima nel giudizio di gravame e nei confronti degli eredi del promittente venditore, in quanto non configura una situazione di sopravvenuta impossibilità di adempimento del detto preliminare, ma comporta soltanto l'automatica variante del trasferimento della piena proprietà del bene.

Cassazione civile, sez. II, 10/12/1993, n. 12155
Severino c. Cosco
Riv. giur. edilizia 1994, I, 493
Giust. civ. 1994, I,2931 (nota VENDITTI)
Giur. it. 1994, I, 1,1502 (nota PICARDI)
Giust. civ. Mass. 1993, fasc. 12
Vita not. 1994, 1327

Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta prima della stipulazione del contratto definitivo, non preclude al promittente compratore tale stipulazione con gli eredi del promittente venditore e, in mancanza della prestazione del consenso da parte di questi ultimi di ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c., non derivandone al riguardo alcuna impossibilità con riferimento alle pattuizioni del preliminare, salva l'automatica variante del trasferimento della piena proprietà all'acquirente.
Cassazione civile, sez. II, 09/06/1990, n. 5618
Giusto c. Scrofani
 

griz

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C.V.D.? Comunque è la cassazione, prima di arrivarci.... Certo che comunque un po' di rierimento lo rappresenta
 

Dimaraz

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C.V.D.? Comunque è la cassazione, prima di arrivarci.... Certo che comunque un po' di rierimento lo rappresenta

Occorre prestare attenzione ad ogni singola parola scritta in una sentenza, verificarne la perfetta aderenza dei presupposti al proprio caso e quindi senza fermarsi alle classiche "massime" estrapolate negli articoli comunemente rintracciabili in rete.
Ultimo ma non ultimo occorre ricordare che una Corte di Cassazione non è una entità unica e dotata di potere normativo.
Molteplici sono i casi di sentenze in contrasto e per le quali occorre quantomeno attendere una pronuncia delle Sezioni Unite.

Si badi agli evidenziati
Limitatamente al primo caso:
Cassazione civile, sez. II, 10/12/1993, n. 12155

Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta dopo la pronuncia, in primo grado, di sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c.

Quindi il promissario acquirente aveva già iniziato una causa e già era stata prodotta sentenza per imporre il trasferimento (rogito) nei termini previsti nel Preliminare.

Relativamente al secondo caso:
Cassazione civile, sez. II, 09/06/1990, n. 5618
non avendo trovato copia integrale riconosco solo la "massima" estrapolata e qui ripetuta
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, che abbia ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto al promittente venditore, la morte di detto contraente intervenuta prima della stipulazione del contratto definitivo, non preclude al promittente compratore tale stipulazione con gli eredi del promittente venditore e, in mancanza della prestazione del consenso da parte di questi ultimi di ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c., non derivandone al riguardo alcuna impossibilità con riferimento alle pattuizioni del preliminare, salva l'automatica variante del trasferimento della piena proprietà all'acquirente.
che risulterebbe certamente a "favore" della tesi del postante...ma ho evidenziato la data perchè (come già replicato dalla controparte) esistono 2 sentenze successive (ed anche una precedente) in netto contrasto:

Cassazione civile, sez. II, 20 gennaio 1976, n. 167
Cassazione n. 15906/2016
Cassazione n, 14807 del 7 giugno 2018

e dalle lettura degli integrali risultano "aderenti" al caso di @Andreasky con l'unica eccezione di quella clausola "fai da te".

Personalmente non condivido l'orientamento recente (ma anche del 1976) perchè appare come "arzigogolato" il cavillare su una differenza dell' oggetto in contratto.

Un preliminare è un contratto che impegna entrambe le parti o chi vi subentra.
La riserva dell'usufrutto non può garantire che il solo usufruttuario e per un evento che è già ipotizzato e contemplato.
Agli eredi "finanziariamente" nulla cambia (rispetto a che il de cuius avesse completato il rogito) e quindi non possono lamentare danno.

Non spettandomi la sentenza non posso che avvisare del rischio nell'agire contro l'attuale orientamento armati di quell'unica clausola.
 

basty

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Il rischio nell'agire c'è sempre al 99%. Come @griz mi chiederei: ne vale la pena? Sono disposto ad arrivare in Cassazione e rimanere in stallo per anni? C'è spazio per una rinegoziazione ragionevole?
 

Dimaraz

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Io vorrei mettere in essere tutte le azioni per ottenere il doppio della caparra...

Temo non troverai favore su questa pretesa... salvo che i valori in gioco la rendano una cosa conveniente per la controparte.

Non conoscendo tutti i dati posso al più paventare un rischio:
-è un immobile non ancora nella piena proprietà (mistero su quella clausola della disponibilità al 65°anno ) perché con mutuo ancora in essere (importo???)
-ex (?) Ater... con tutte le incognite del caso su diritti/prelazioni etc.
-su un preliminare non trascritto
-che "cade" in successione ma non hai precisato se sia già stata fatta accettazione di eredità
-con nessuna conoscenza delle disponibilità/debiti (extra mutuo) del defunto e della fine fatta dalle somme date a caparra.

Ce n'è abbastanza per far "rizzare il pelo"... fatti i tuoi conti con attenzione e senza trascurare l'imponderabile.
 

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