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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 479592" data-attributes="member: 22366"><p>Nulla vieta che un contratto preliminare di locazione venga stipulato, magari per vincolare il conduttore o il locatore a rispettare l’impegno a concludere una locazione ad uso abitativo di qualunque tipo. Tale contratto deve, però, rivestire la stessa forma del definitivo, cioè quella scritta, e può essere registrato come scrittura privata (imposta di registro = € 200,00 + bolli).</p><p></p><p>In genere un contratto preliminare di tale fattispecie prevede non un acconto (attenzione a quello che si scrive sulla causale del bonifico), ossia un pagamento anticipato sui futuri canoni di locazione, che deve essere restituito qualora il contratto definitivo non sia concluso, indipendentemente dalla responsabilità delle parti, ma una caparra confirmatoria che ha funzione risarcitoria e non va restituita: se chi ha dato la caparra si rende inadempiente, il locatore può trattenerla, se, invece, l’inadempiente è il locatore, chi ha dato la caparra può richiedere il doppio di quanto versato.</p><p></p><p>In questo caso, il versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria, convenuta in un contratto preliminare di qualunque specie, comporta l’applicazione dell’imposta di registro dello 0,50% (cfr. art.6 della Tariffa, Parte prima del DPR 131/1986) che, con la riforma dell’imposta di registro, verrà estesa anche alla tassazione degli acconti (prima gli acconti = 3%).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 479592, member: 22366"] Nulla vieta che un contratto preliminare di locazione venga stipulato, magari per vincolare il conduttore o il locatore a rispettare l’impegno a concludere una locazione ad uso abitativo di qualunque tipo. Tale contratto deve, però, rivestire la stessa forma del definitivo, cioè quella scritta, e può essere registrato come scrittura privata (imposta di registro = € 200,00 + bolli). In genere un contratto preliminare di tale fattispecie prevede non un acconto (attenzione a quello che si scrive sulla causale del bonifico), ossia un pagamento anticipato sui futuri canoni di locazione, che deve essere restituito qualora il contratto definitivo non sia concluso, indipendentemente dalla responsabilità delle parti, ma una caparra confirmatoria che ha funzione risarcitoria e non va restituita: se chi ha dato la caparra si rende inadempiente, il locatore può trattenerla, se, invece, l’inadempiente è il locatore, chi ha dato la caparra può richiedere il doppio di quanto versato. In questo caso, il versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria, convenuta in un contratto preliminare di qualunque specie, comporta l’applicazione dell’imposta di registro dello 0,50% (cfr. art.6 della Tariffa, Parte prima del DPR 131/1986) che, con la riforma dell’imposta di registro, verrà estesa anche alla tassazione degli acconti (prima gli acconti = 3%). [/QUOTE]
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