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Prefinanziamento bancario per mutuo, è legittimo?
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<blockquote data-quote="AlbertoF" data-source="post: 8929"><p>Salve,</p><p>dopo aver letto le risposte date alla domanda avanzata da triplex ed alla quale non è stata data risposta, mi sento in dovere di intervenire in proposito cercando di dare una informazione il più possibile corretta tendente ,nel contempo, anche a giustificare il comportamento tenuto dalle banche nella erogazione di un mutuo.</p><p>Quindi il mio scopo è solo quello di portare un poco di chiarezza nella questione mutui.</p><p>Volete sapere perchè le banche sono COSTRETTE a fare l'erogazione di un mutuo alcuni giorni dopo la stipula dell'atto?(di regola circa 11gg)</p><p>Questo comportamento è dovuto esclusivamente al rispetto di una prudenza che deve essere adottata nei confronti sia degli acquirenti che dei venditori alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a fallimento ( es. imprenditori,commercianti,ecc).</p><p>In questo caso infatti un eventuakle fallimento potrebbe "prevalere" sulla ipoteca del mutuo nel caso in cui non venissero rispettati alcuni precisi accorgimenti.</p><p>L'Art. 39 del Testo Unico Bancario cosi recita: "le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a REVOCATORIA FALLIMENTARE quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento"</p><p>Quindi come si può constatare perchè l'ipoteca non sia esposta al rischio di una revocatoria fallimentare è necessaio consolidare l'ipoteca rispettando però due requisiti essenziali.</p><p>1) deve trattarsi di mutuo </p><p>2) devono trascorrere minimo 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria.</p><p>Ci sono però alcune banche che concedono anche la "erogazione immediata" però a fronte di commissioni a copertura del rischio di una eventuale revocatoria.</p><p>Se poi l'erogazione differita comporta dei problemi per il mutuatario è sempre possibile trovare una diversa soluzione:</p><p>1) ricorrere ad un prefinanziamento;</p><p>2) riportare sia nella proposta di acquisto sia nel compromesso tutte le condizioni del differimento</p><p>3) cercare di stipulare in modo differito sia l'atto di mutuo che il contratto di vendita.</p><p>Pertanto,secondo me,questo comportamento rappresenta una garanzia assoluta sia verso il compratore che verso ll venditore e della quale dobbiamo essere contenti.</p><p>Sarebbe importante che il problema sopra esposto fosse affrontato anche con l'intervento della agenzia mediatrice e stabilire nelle trattative iniziali una delle tre soluzioni.</p><p>Quindi alla domanda di triplex si può rispondere : si è lecito.</p><p>saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AlbertoF, post: 8929"] Salve, dopo aver letto le risposte date alla domanda avanzata da triplex ed alla quale non è stata data risposta, mi sento in dovere di intervenire in proposito cercando di dare una informazione il più possibile corretta tendente ,nel contempo, anche a giustificare il comportamento tenuto dalle banche nella erogazione di un mutuo. Quindi il mio scopo è solo quello di portare un poco di chiarezza nella questione mutui. Volete sapere perchè le banche sono COSTRETTE a fare l'erogazione di un mutuo alcuni giorni dopo la stipula dell'atto?(di regola circa 11gg) Questo comportamento è dovuto esclusivamente al rispetto di una prudenza che deve essere adottata nei confronti sia degli acquirenti che dei venditori alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a fallimento ( es. imprenditori,commercianti,ecc). In questo caso infatti un eventuakle fallimento potrebbe "prevalere" sulla ipoteca del mutuo nel caso in cui non venissero rispettati alcuni precisi accorgimenti. L'Art. 39 del Testo Unico Bancario cosi recita: "le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a REVOCATORIA FALLIMENTARE quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento" Quindi come si può constatare perchè l'ipoteca non sia esposta al rischio di una revocatoria fallimentare è necessaio consolidare l'ipoteca rispettando però due requisiti essenziali. 1) deve trattarsi di mutuo 2) devono trascorrere minimo 10 giorni dalla data di iscrizione ipotecaria. Ci sono però alcune banche che concedono anche la "erogazione immediata" però a fronte di commissioni a copertura del rischio di una eventuale revocatoria. Se poi l'erogazione differita comporta dei problemi per il mutuatario è sempre possibile trovare una diversa soluzione: 1) ricorrere ad un prefinanziamento; 2) riportare sia nella proposta di acquisto sia nel compromesso tutte le condizioni del differimento 3) cercare di stipulare in modo differito sia l'atto di mutuo che il contratto di vendita. Pertanto,secondo me,questo comportamento rappresenta una garanzia assoluta sia verso il compratore che verso ll venditore e della quale dobbiamo essere contenti. Sarebbe importante che il problema sopra esposto fosse affrontato anche con l'intervento della agenzia mediatrice e stabilire nelle trattative iniziali una delle tre soluzioni. Quindi alla domanda di triplex si può rispondere : si è lecito. saluti [/QUOTE]
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