leonix

Membro Attivo
Mi sembra un terno a lotto,piu sento campane piu non ci capisco nulla uno dice una cosa un'altro la smentisce, un'amico di famiglia geometra ha detto la cosa piu giusta;affermando che nella mia situazione se uno volesse impugnare qualcosa c'è materiale per almeno 35 anni di cause legali,e che quindi ognuno dovrebbe restare cosi com'è,un'altra cosa sarebbe che io restassi in quella casa vivendoci in modo da non avere rotture,anche perchè qual'ora qualcuno volesse mandarmi via dovrebbe mettere un'avvocato che risulterebbe avere bei costi e inoltare una causa che non si sà quando finisce,io godo di patrocinio gratuito quindi posso anche non pagarlo l'avvocato non mi sto piu preoccupando molto tanto...
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra un terno a lotto,piu sento campane piu non ci capisco nulla uno dice una cosa un'altro la smentisce, un'amico di famiglia geometra ha detto la cosa piu giusta;affermando che nella mia situazione se uno volesse impugnare qualcosa c'è materiale per almeno 35 anni di cause legali,e che quindi ognuno dovrebbe restare cosi com'è,un'altra cosa sarebbe che io restassi in quella casa vivendoci in modo da non avere rotture,anche perchè qual'ora qualcuno volesse mandarmi via dovrebbe mettere un'avvocato che risulterebbe avere bei costi e inoltare una causa che non si sà quando finisce,io godo di patrocinio gratuito quindi posso anche non pagarlo l'avvocato non mi sto piu preoccupando molto tanto...

Visto che sbandieri tanto il tuo diritto ad avere il patrocinio gratuito leggi qui di seguito:

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
- se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda
- rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Se non mi sbaglio tu vivi con tua madre, anche se sei disoccupato sei proprietrio di casa e di un terreno.
A' ribuona fortuna
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Visto che sbandieri tanto il diritto al patrocinio gratuito leggi qua sotto:

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
- se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda
- rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Se non sbaglio tu vivi con tua madre, anche se non lavori sei proprietario di una casa e di un terreno.

A' ribuona fortuna
 

leonix

Membro Attivo
si sono proprietario di un terrreno e casa io e sono distaccato da mia madre ed il padrocinio gratuito lo può chiedere mia madre e grazie a dio ho trovato anche un'avvocato che possiede un cuore. Arrivedrci
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
hai 4 notai ed un avvocato e chiedi a noi che cosa devi fare? vai a vedere come stanno le cose. a chi effettivamente appartiene terreno e casa, èperchè ancora quando scrivi dici che "dovrebbe essere" credi che ha usucapione sulla casa? non si capisce ancora, e poi scrivi che "credi anche per l'immobile" queste sono cose che devi proprio sapere bene. L'immobile l'ha costruito tuo padre? puoi rivendicare anche questo. io poi credo che tu possa rientrare anche sulla successione della villetta dei tuoi fratellastri, perchè è vero che tu non c'eri, ma oggi ci stai e hai gli stessi diritti degli altri. Tua madre deve far valere i diritti sulla casa costruita da tuo padre, ed anche questo è un rebus: perchè tuo nonno si è preso la casa costruita da tuo padre sul terreno di cui aveva anche la nuda proprietà?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto