In una "ricevuta" l'unica firma necessaria è quella del soggetto che riceve il denaro.la copia per loro firmata e bollata, quella per te firmata da loro
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In una "ricevuta" l'unica firma necessaria è quella del soggetto che riceve il denaro.la copia per loro firmata e bollata, quella per te firmata da loro
Nella tua fattispecie, in ogni caso non esiste l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza:giacchè affittavo la stanza per soli 5 giorni
Quale "certificato"? La comunicazione all'autorità di P.S. deve essere consegnata a detta autorità e nessuna "ricevuta" o copia deve essere consegnata al cessionario.ad un cittadino europeo non si deve consegnare il certificato.
Sapevi male. L'art. 12 del D.L. n. 59/1978 comincia con "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese..."Io sapevo che l'obbligo "resisteva" per i contratti non-registrati -quelli sotto i 30gg, per i quali non sussisteva obbligo-
Per i cessionari cittadini "comunitari" non v'è nessun obbligo di comunicazione se la cessione è per un tempo non superiore a un mese.non sapevo, e ancora sono dubbioso, se l'obbligo comunque permane per i cittadini-comunitari la cui permanenza, a seguito di pagamento, è comuque formalizzata con un contratto non-registrato perchè sotto i 30gg
Avevo capito che solo il b&b (per il Lazio il b&b è normato dalla l.r. 13/07 e dal Reg. Reg. 16/8) può essere considerato attività occasionale per il quale comunque ci sono obblighi di dichiarazione IRPEF (lettera i, co.1, art. 67 Tuir) sebbene necessita solo di bollettario madre-figlia e di conservare ricevuta fiscale delle spese effettuate allo scopo.
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