come fanno le 2 cose a coesistere senza bloccarsi a vicenda ?
La risposta è più semplice di quanto tu creda: leggi gli art. 1117, 1118, e 1119.
Il 1119 sancisce che le parti comuni non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Ora concettualmente si divide l'alloggio del portiere dalle parti comuni ordinarie e contestualmente si opera
l'alienazione col consenso di tutti i contitolari. Queste operazioni sono fattibili solo col consenso di TUTTI i contitolari di diritti sul bene.