In merito alla mia citazione dell'art. c.c. che parla di rinuncia, hai ragione a dire che la cessione è cosa diversa: lo citavo però per dire che per similitudine, sembra che il legislatore sia orientato a non permettere la cessione/rinuncia ai diritti (e doveri) sulle parti comuni, che sono intrinsecamente legati alla proprietà esclusiva condominiale.
Quanto al tuo condòmino, forse è proprio nuovo: ma anche per l'ICI l'obbligo del pagamento pre-esisteva, ed in capo al proprietario, non all'amministratore per conto di.
Se poi facesse quattro conti, la spesa per l'imposta relativa, se le proprietà contano mediamente per 20/1000, equivale al 2% del dovuto. Vorrei vedere la faccia e la reazione dell'amministratore...
Quanto alla curiosa tesi, nella compravendita è sancito che si subentra nei diritti sulle parti comuni: anche se non è scritto sul rogito, è sancito ed inderogabile dal codice civile.
E' tempo che la scuola, tra tante amenità e diversivi, cominci anche ad insegnare un pò di principi di diritto quotidiano...!