StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Tanto per chiudere il discorso ... si rivolga alle associazioni tra cui l'UPPI sponsorizzata poco fa che come viene detto da qualcuno per pochi soldi le daranno il famoso consiglio che cerca visto che il suo avvocato non è competente......
Qualcun'altro le ha detto che sarebbe opportuno far scrivere da un avvocato ... veda se le conviene.
Avv. Luigi De Valeri
 

yndzone

Nuovo Iscritto
ho pagato 30euro ad un sito online di avvocati e mi hanno risposto per file e per segno su tutti i punti.
Ci sono i presupposti per chiedere i danni facendo riferimento a questi articoli:
Nei confronti del locatore è sorta una responsabilità di natura
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1575 del codice civile.


Art. 1575 del codice civile. Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.


Il proprietario avrebbe dovuto garantirti il pacifico godimento
dell'immobile destinato alla tua attività, durante il periodo di
locazione del bene medesimo. Egli è venuto meno all'obbligo di cui
all'articolo 1575 I comma numero 3 del codice civile. Deve pertanto
risarcire il danno che è conseguenza immediata e diretta del suo
inadempimento contrattuale.

Nei confronti del condominio invece, è sorta una responsabilità di
natura extra contrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile. L'amministratore di condominio avrebbe dovuto avvisarti della
necessità di montare le impalcature, prendendo tutti gli accorgimenti
del caso per evitare di oscurare la tua attività (montando
diversamente il ponteggio ovvero consentendoti di mettere un cartello
dinanzi al ponteggio stesso, per reclamizzare la tua attività agli
occhi della clientela).

Per quanto questi lavori siano indispensabili, essi devono essere
posti in essere nel modo meno gravoso per te. Polvere, bidoni e massi
che quotidianamente devi sopportare, rappresentano un danno ingiusto,
fonte di risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.


Art. 2043 del codice civile. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.


Cosa ne pensate?
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
tutto questo e vero ma se nel contratto di locazione prevede che il locatore, ove nel corso della locazione, si eseguono sull'immobile importanti ed inderogabili opere necessarie per la conservazione delle destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di straordinaria manutenzione di qualsiasi entita, non potrà predentere indenizzo di alcun genere per il disagio arrecato:
 

acquirente

Nuovo Iscritto
ho pagato 30euro ad un sito online di avvocati e mi hanno risposto per file e per segno su tutti i punti.
Ci sono i presupposti per chiedere i danni facendo riferimento a questi articoli:
Nei confronti del locatore è sorta una responsabilità di natura
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1575 del codice civile.

Cosa ne pensate?

che hai risparmiato un sacco di soldi ed probabilmente hai avuto dei buoni consigli :sorrisone:
cmq hai avuto un colloquio online con un sito di avvocati...............io consigliavo un incontro viso a viso
con un avvocato senza spendere un sacco di soldi.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
io non ho piu la forza di litigare, quindi ho gli apro la testa o li de3nuncio o diffido?
che devo fare?
Senz'altro meglio diffida e richiesta danni a chi ha appaltato il lavoro, condominio o privato che sia.
Fai tante belle fotografie, soprattutto quando trovi materiali davanti al negozio.
 

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