legalteam

Nuovo Iscritto
è prassi legittima far sottoscrivere al locatario obbligo di stipulare polizza assicurativa "per eventuali danni e/o omissioni che potrebbero derivare all'immobile anche da terzi"? e cosa comporterebbe la non stipula di tale polizza?
 

antonella de paolis

Nuovo Iscritto
Direi che questa polizza si può definire "polizza cauzioni" sottoscritta dal conduttore e a favore del locatore e che quindi sostituisce di fatto il versamento del deposito cauzionale. Si stipula con una compagnia assicurativa alla quale viene presentato il contratto di locazione registrato e l'ultima dichiarazione dei redditi o CUD del conduttore. I costi non sono elevati e consentono di non lasciare una cauzione in giacenza spesso infruttifera.
 

tommi

Membro Attivo
Per esperienza diretta ti posso dire ce esistono due tipi di polizza per le locazioni:
1)Polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi relativi alla locazione di immobili.
Essa tutela il locatore nell'eventualità che il conduttore non paghi le mensilità di fitto per più di due mesi, e fino ad un massimo di dodici mesi.
2) Polizza a responsabilità civile.
Sostituisce il deposito cauzionale e garantisce contro gli eventuali danni arrecati o arrecabili all'immobile. Nel caso in cui non si vogliasottoscrivere tale polizza bisognerebbe rilasciare comunque il deposito cauzionale.
I costi: 1)per la polizza fidejussoria, circa 6/700 euro a garanzia di una somma di euro 5.000 annui;
2)per polizza r.c. circa 150/200 euro, dipende per cosa si vuole chiedere la garanzia(+/- euro 2.000).
Ciao.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La Polizza fidejussoria (preferibilmente a "prima richiesta") rilasciata da una primaria assicurazione o primaria banca indennizza le perdite economiche conseguenti il rapporto locativo in relazione a canoni, spese condominiali, imposte, danni e altre omissioni . Se il conduttore messo in mora non paga conviene attivare subito la pratica di sfratto e fare scattare la polizza solo dopo l'infruttuosità della procedura giudiziale ( in tal modo l'importo garantito dovrebbe essere capiente)

2) Polizza Incendio, Scoppio, Responsabilità Civile Terzi.
E' possibile far gravare sull' inquilino l'onere di tali polizze perchè in caso di grave sinistro ( esempio scoppio o incendio) difficilmente il conduttore avrebbe la capacità economica di risarcire il locatore. Và prevista contrattualmente una specifica clausola contrattuale visto che sulla questione " spese addebitabili al conduttore" c'è la massima libertà di pattuizione ( salvo per i contratti convenzionati dove gli oneri a carico del conduttore sono rigidamente indicati in una apposita tabella )

cordialità
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto