ho rimesso un po' in ordine il quesito ,sperando di averlo ben interpretato
ho stipulato lo scorso anno, un preliminare per l' acquisto di prima casa (rogito fissato fra anni 2 ) , trascritto con i promettenti venditori : una usufruttuaria che vive nell'appartamento ed il figlio nudo proprietario " La signora ha ricevuto da Equitalia una pesante cartella, che non potrà mai saldare . La mia preoccupazione è: corro dei rischi per l'appartamento in oggetto ??
Forse fastidi perché il rogito non si è ancora perfezionato. Ma se dovessero esservi dovrai invocare l'artico 2645 bis del cc che prevede una apposita protezione per chi abbia stipulato e trascritto
in tempi non sospetti (
il giusto prezzo a questo punto è determinante anche per superare la presunzione per la quale sia stata posta in atto una " combine " ossia che ci sia stato accordo per un acquisto a prezzo cosi' basso tal che entrambe ci guadagnino: chi acquista perchè paga poco: chi vende perché sottrae il bene al creditore frodandolo, riscuote e poi fa sparire la cassa )
appendice normativa
Art. 2645-bis.
Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni (1) dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).