Quando mi si attribuiscono parle o frasi che non ho scritto mi indispongo.
Dove avrei negato l'esistenza di tale articolo/comma....io ho solo contestato una tua affermazione (suggerimento) perchè il comma 1 dell' Art. 63 DACC non prevede obbligo per il creditore di fare richiesta di un elenco morosi.
Leggiamo questo Articolo 63:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Quindi il comma1 prevede un obbligo solo per l'amministratore e non per il creditore.
E' solo il comma 2 che prevede un obbligo per i creditori ma è palese che tale obbligo discende solo dal verificarsi del comma precedente.
Orbene nel caso specifico il "questionante" @proid ha scritto che:
Quindi non ha un titolo da far valere quanto prevede l'Art.63... ne per Decreto Ingiuntivo ne per fornire elenco ai creditori.
Chi ha autorizzato il pignoramento lo ha fatto escludendo l'applicabilità dell' Art. 63 proprio perchè l'inadempiente è nei fatti il Condominio (in veste dell'amministratore per quanto è spiegato).
Fintanto che il Condominio non approva i bilanci non esiste documento che certifichi chi sia moroso e per quali importi.
Dubito che tale amministratore "incapace" (alla "volemose bene")...abbia trascurato di liquidarsi il suo compenso per gli anni in cui comunque non ha "prodotto" quanto gli impone il suo mandato.
Non si vede che cosa c'entri con l'obbligo che l'art. 63, comma 1, ultima parte impone all'amministratore, e che tu negavi che ci fosse.
Dove avrei negato l'esistenza di tale articolo/comma....io ho solo contestato una tua affermazione (suggerimento) perchè il comma 1 dell' Art. 63 DACC non prevede obbligo per il creditore di fare richiesta di un elenco morosi.
Esiste l'art. 63, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che glielo impone espressamente.
Leggiamo questo Articolo 63:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Quindi il comma1 prevede un obbligo solo per l'amministratore e non per il creditore.
E' solo il comma 2 che prevede un obbligo per i creditori ma è palese che tale obbligo discende solo dal verificarsi del comma precedente.
Orbene nel caso specifico il "questionante" @proid ha scritto che:
l'amministratore era tre anni che non faceva rendiconti
Quindi non ha un titolo da far valere quanto prevede l'Art.63... ne per Decreto Ingiuntivo ne per fornire elenco ai creditori.
Chi ha autorizzato il pignoramento lo ha fatto escludendo l'applicabilità dell' Art. 63 proprio perchè l'inadempiente è nei fatti il Condominio (in veste dell'amministratore per quanto è spiegato).
Fintanto che il Condominio non approva i bilanci non esiste documento che certifichi chi sia moroso e per quali importi.
Dubito che tale amministratore "incapace" (alla "volemose bene")...abbia trascurato di liquidarsi il suo compenso per gli anni in cui comunque non ha "prodotto" quanto gli impone il suo mandato.