Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando mi si attribuiscono parle o frasi che non ho scritto mi indispongo.

Non si vede che cosa c'entri con l'obbligo che l'art. 63, comma 1, ultima parte impone all'amministratore, e che tu negavi che ci fosse.

Dove avrei negato l'esistenza di tale articolo/comma....io ho solo contestato una tua affermazione (suggerimento) perchè il comma 1 dell' Art. 63 DACC non prevede obbligo per il creditore di fare richiesta di un elenco morosi.

Esiste l'art. 63, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che glielo impone espressamente.


Leggiamo questo Articolo 63:

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi
.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.


Quindi il comma1 prevede un obbligo solo per l'amministratore e non per il creditore.

E' solo il comma 2 che prevede un obbligo per i creditori ma è palese che tale obbligo discende solo dal verificarsi del comma precedente.

Orbene nel caso specifico il "questionante" @proid ha scritto che:
l'amministratore era tre anni che non faceva rendiconti

Quindi non ha un titolo da far valere quanto prevede l'Art.63... ne per Decreto Ingiuntivo ne per fornire elenco ai creditori.

Chi ha autorizzato il pignoramento lo ha fatto escludendo l'applicabilità dell' Art. 63 proprio perchè l'inadempiente è nei fatti il Condominio (in veste dell'amministratore per quanto è spiegato).
Fintanto che il Condominio non approva i bilanci non esiste documento che certifichi chi sia moroso e per quali importi.

Dubito che tale amministratore "incapace" (alla "volemose bene")...abbia trascurato di liquidarsi il suo compenso per gli anni in cui comunque non ha "prodotto" quanto gli impone il suo mandato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
e "non era nella sua politica fare decreti ingiuntivi ma seguire dialogo"... ecco il risultato "dialogo"!

Ironia della sorte (o meglio dei nostri Giudici)...nemmeno l'amministratore ha obbligo di fare Decreto Ingiuntivo (come potrebbe apparire da errata lettura del citato Art. 63)...fresca fresca:
Corte di Cassazione, n. 24920 del 20 ottobre 2017

Ora è stato revocato ma il nuovo ha questa gatta da pelare appena nominato.

Che agisca con mezzi che la Legge gli mette a disposizione:
-concorda con il legale del creditore una dilazione del pagamento.
-convocazione urgente di Assemblea Straordinaria dove:
1)si approvi delibera di anticipazione di quota spese per far fronte al "disavanzo di cassa".
2)si approvi conferimento per la redazione dei Bilanci mancanti (il vecchio non sarebbe di cua competenza).
-ricompilata la contabilità convochi nuova assemblea per l'approvazione del pregresso..
 

proid

Membro Attivo
si, sulle trascutatezze dell'amministratore e del fatto che di conseguenza impedisce di stabilire le quote dovute non si discute.
in ogni caso, anche con conti in regola, le quote acqua sono incluse nelle ordinarie quindi una estrapolazione di chi ha o meno pagato l'acqua sarebbe stata impossibile.

il controsenso nelle normative sta comunque a parere mio nel voler tutelare i condomini virtuosi con l'art. 63 e poi permettere il pignoramento del calderone del conto dove ovviamente stanno sopratutto i soldi di chia ha gia' pagato che per l'art. 63 non dovrebbe essere perseguibile.
La scusa del giudice di dire che una volta versate le quote entrano nel patrimonio del condominio e non del singolo e che quindi l'art. 63 non e' applicabile e' la solita interpretazione con i paraocchi che non valuta il contesto delle norme condominiali nel loro insieme.
poi la giurisprudenza non tiene conto delle catastrofiche conseguenze di un blocco del conto associata all'obbligo di operare solo dal c/c che causa il blocco dei servizi essenziali e indivisibili quali acqua, enel e ascensore per i disabili.

grazie per i contributi. l'unica soluzione sara' o sperare nel rapido versamento degli arretrati ma piu probabile un anticipazione delle quote future dai virtuosi per raggiungere la somma per sbloccare il pignoramento.
starei valutando anche di boicottare un soccorso 'virtuoso' per tappare i buchi dei morosi, lasciare che il blocco causi la mancanza dei servizi, farmi ospitare in altra casa e vedere se i morosi diventano virtuosi dopo un mese senza doccia ne' bidet!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
il controsenso nelle normative sta comunque a parere mio nel voler tutelare i condomini virtuosi con l'art. 63 e poi permettere il pignoramento del calderone del conto

Le Leggi non possono proteggere sempre una "categoria" a scapito di un'altra ed è compito improbo restare in equilibrio.
Di certo la "non-curanza" di Amministratore e/o Condominio non può diventare una scusante valida per non pagare i creditori.
Infatti l'art.63, nella nuova formulazione, offre una valida alternativa.

Giurisprudenza non può che limitarsi ad applicare/interpretare quanto indicato nel testo di Leggi e norme, quindi "l'amministratore può" è cosa diversa che "l'amministratore deve"...solo che, in riferimento alla citata sentenza, non esiste solo l'art.63 ad indicare quali siano mansioni ed obblighi di un Amministratore di Condominio.

Quanto al "forzare" un disastro per cambiare lo status, specie ora che avete cambiato mandatario, non è corretto.
Da ricordare poi che "non cavi sangue da una rapa" qualora sia il vostro caso.
Sarebbe imperativo mai arrivare in tali situazioni.
 

proid

Membro Attivo
Accertasi che l'amministratore segua quanto suggerito al post #22

Grazie è quello che sta avvenendo.
assemblea convocata.
i condomini nel frattempo devono versare le quote arretrate del rendiconto al 31/12/2016 e le quote ordinarie fino a dicembre anch'esse approvate così nel c/c c'è disponibilità per saldare tutto e si spera che all'assemblea il legale del fornitore abbia già preso da c/c la somma e revocato il pignoramento altrimenti son guai perchè non possiamo pagare nemmeno l'enel.

L'amministratore uscente ha dato rendiconto parziale 2017 del periodo da lui gestito ma è zeppo di errori e spese spuntate fuori dal nulla (lavori straordinari mai deliberati e non urgenti o quali ritenute non versate di gestioni precedenti già chiuse) ed è privo di situazione di cassa (cioè non si capisce quale sia la cassa a fine gestione dal rendiconto) quindi credo che o lo rielabora correttamente oppure le anomalie si correggono con riparti correttivo e in ogni caso il suo credito rimane sospeso fin quando non si sanano tutte le anomalie come ad esempio i ravvedimenti ritenute non versate mai dichiarate nei rendiconti precedenti da scalare al suo credito in quanto conseguenti alla sua incompetenza.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Con le dovute "molle" (mancata lettura diretta) vien da dire che l'ex sia un completo incompetente...e se ho inteso non si è liquidato l'ultimo compenso (sarebbe 2 volte babbeo ma quantomeno non palesa vizio peggiore)

A rigor di norma se "revocato" ma senza "fatto grave" gli dovreste comunque liquidare il compenso.
Ma non potete decidere autonomamente in tal senso.
 

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