Faccio riferimento al quesito iniziale, in esso si trovano le due domande di
@giomar (le evidenzio in bleu ed in grassetto):
...mia zia ottantenne ha ceduto il suo appartamento in montagna ad una mia cugina (io e lei siamo gli unici eredi). Si tratta di una vera e propria donazione poiche' il corrispettivo e' stato quantificato nell'assistenza che questa cugina fornira'...... vita natural durante, provvedendo al vitto, all'alloggio e cure..... nel rogito e' indicato "vitto e alloggio", mi chiedo....deve lasciare la casa popolare? L'atto e' stato trascritt0 a gennaio 2014 e me ne sono accorto solo ora. Posso impugnarlo? Grazie a tutti e complimenti per questo sito.
I° Impugnazione atto di cessione zia/cugina:
1) Zia in vita = nessuna impugnazione è possibile; chiunque può liberamente disporre del proprio patrimonio, nessun vincolo/limite sussiste (salvo quelli in caso di rapporto di coniugo e/o di filiazione; non è il caso della zia).
2) Zia in vita “temporaneamente incapace” (mai fu dichiarata interdetta e/o inabilitata) al momento in cui sottoscrisse l’atto di cessione = nessuna impugnazione è possibile; infatti l’art.428 CC. (annullabilità entro 5 anni dal compimento dell’atto, con ciò sancita la piena legittimità; quindi
non è mai nullo) prevede che l’azione sia esercitata dal diretto interessato, dagli eredi (ma la zia è ancora in vita), o da altri aventi causa; quindi il nipote non ha titoloper esercitare tale azione.
3) Zia morta e pienamente capace; il nipote è erede legittimo, ma
non è legittimario; non rientra nella categoria degli eredi tutelati ex art.536 CC (coniuge, figli, ascendenti) e non può pretendere una parte del patrimonio della zia.
4) Zia morta e “temporaneamente incapace” quando concluse l’atto di cessione; il nipote potrà impugnare l’atto ma solo entro il
gennaio 2019; tuttavia avrà un onere probatorio gravoso come un condominio di 50 piani e dovrà:
- provare che la zia, non interdetta/inabilitata, fosse 5 anni prima incapace al momento della cessione immobiliare;
- provare che il notaio, pubblico ufficiale in atti, non si accorse dell’incapacità;
- provare che la controparte operò con malafede, condizione richiesta dall’art. 428 CC
Riuscito a provare tutto ciò il bene rientrerà nell’asse ereditario; se però la zia avesse nel frattempo fatto testamento lasciando tutto alla cugina,
nulla andrà al nipote che agì.
5) Il nipote potrebbe agire ex art.1414 CC e far dimostrare la
simulazione del negozio giuridico: come le parti si fossero accordate non per una cessione (formalmente realizzata) ma per un diverso negozio giuridico effettivamente realizzato:
donazione; anche si potesse dimostrare (onere a carico del nipote), il risultato sarà: che la zia donò l’immobile, che tale donazione (stante il limite dell’art. 536 CC il nipote non è legittimario) mai potrà impugnarsi, che la donazione produrrà gli effetti giuridici previsti (casa alla cugina).
6) Il nipote potrebbe agire per
far interdire/inabilitare la zia, giacchè palese sia incapace d’intendere e di volere; azione che varrà per il futuro e sul patrimonio rimanente (che verrà amministrato da soggetto nominato dal Tribunale); ciò non rileverà sulla cessione della casa di montagna (vedi supra punto 4) né sulla destinazione del patrimonio post mortem (che la zia ben potrà lasciare soltanto alla cugina mediante testamento).
II° Rilascio della casa popolare da parte della zia:
Come già sottolineato, andrà analizzato attentamente il Regolamento locale degli alloggi popolari e scovato se, quanto indicato a rogito quale prestazioni della cugina (alloggio compreso) possa costituire causa di esclusione e/o revoca dall’alloggio popolare; ogni P.A. stabilisce un proprio regolamento specifico: lo si vada a leggere e se ne traggano le debite conseguenze.
@giomar: come può ben vedere non le ho riportato alcuna novità e se rilegge i post antecedenti se ne renderà conto.
Buona fortuna.