Presentando la DIA per la ristrutturazione, hai dovuto elencare le figure professionali obbligatorie, ovvero progettista, impresa costruttrice e direttore dei lavori.
La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Impresa, è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.
Per cui si, il direttore lavori è obbligatorio.
Diverso è invece l'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza. Il recente D.Lgs 81/2008 ha variato la normativa in merito alle figure professionali incaricate a vigilare sulla sicurezza.
Comunque per una tua tranquillità pui nominare la figura del Coordinatore in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs 81/2008, ovvero colui che vigilerà sulla sicurezza del cantiere e di chi ci lavora.
Il committente risponde sempre in prima persona.
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