Concordo: La ricevuta a mano soddisfa i requisiti di corretta e tempestiva comunicazione
Per completezza di argomentazione a beneficio dei lettori : Se si optasse per la raccomandata non vale la data di spedizione ma quella di avvenuta ricezione. E per evitare le "astuzie" di chi non ritira volutamente due accorgimenti
1-Fare la notifica già all' inizio del settimo mese ( senza attendere di essere a ridosso sesto mese) con Ufficiale giudiziario e sfruttare la presunzione di avvenuta ricezione per " compiuta giacenza" . all'uopo vedi Tribunale Bari, civile--Sentenza 10 aprile 2007, n. 756
omissis...Così chiarita quale sia la scadenza rilevante ai fini della tempestività della disdetta, la questione si pone nel caso di specie in ragione del fatto che la raccomandata a. r. spedita il 05 ottobre 2004 è pacificamente pervenuta a conoscenza della destinataria tardivamente (11 ottobre), sebbene l'avviso della sua giacenza fosse stato lasciato presso l'indirizzo di quest'ultima in tempo utile.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni. È pacifico che la disdetta sia atto unilaterale recettizio che, pertanto, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Ai sensi della prima delle dette norme dette dichiarazioni producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinate. La seconda delle norme citate, invece, stabilisce una presunzione di conoscenza nel momento in cui la comunicazione giunge all'indirizzo del destinatario consentendo, tuttavia a quest'ultima di fornire prova contraria di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia. In primo luogo deve precisarsi che la interpretazione sistematica della norma induce ad affermare che la prova liberatoria può avere ad oggetto, non soltanto la incolpevole ignoranza della comunicazione, ma anche la incolpevole tardiva conoscenza della medesima atteso che si tratta di situazioni del tutto assimilabili. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che il destinatario di una comunicazione regolarmente recapitata al suo indirizzo sia ammesso a fornire la prova di non aver avuto alcuna conoscenza della medesima, ma non di averne appreso il contenuto in ritardo rispetto al termine ultimo entro il quale la comunicazione poteva validamente produrre i suoi effetti.
Ciò detto, nel caso in esame è del tutto pacifico che la comunicazione di disdetta è giunta tempestivamente all'indirizzo della conduttrice, sicché opera senza dubbio la presunzione di conoscenza di cui al all'art. 1335 c.c.. Non è controverso, tuttavia, che la De.Lu. ha potuto effettivamente prendere conoscenza della disdetta quando il semestre per la sua valida intimazione era già decorso, sicché occorre verificare se questo ritardo sia o meno ad essa imputabile. Sul punto non può che osservarsi che la convenuta ha adottato la massima diligenza che alla medesima si poteva richiedere. Premesso che non può certo considerarsi in colpa il destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento che non si trovi in casa al momento del suo recapito, non può che rilevarsi che nell'avviso rilasciato dal postino, e diligentemente prodotto dal ricorrente, si precisava con un timbro ivi apposto che la raccomandata si sarebbe potuta ritirare nei seguenti giorni ed orari "dalle ore 11,30 alle 13,30 di domani (esclusi festivi). Giorni successivi al primo dalle ore 08,30 alle 13,30 ...". È evidente, pertanto, che la conduttrice - ammesso che lo sforzo di diligenza possa spingersi a tanto - non era nelle condizioni di poter conoscere l'oggetto della raccomandata di cui aveva ricevuto avviso lo stesso giorno 09 ottobre essendo espressamente previsto che il ritiro poteva essere curato solo a decorrere dalle ore 11,30 del giorno successivo. Nel caso di specie, poi, quest'ultimo cadeva di domenica sicché il primo giorno utile per il ritiro era proprio l'11 ottobre quando la De.Lu. ha diligentemente ritirato la raccomandata.
Concludendo, se pure la disdetta è tempestivamente giunta all'indirizzo della conduttrice vi è la prova documentale che quest'ultima, senza sua colpa, ne è venuta tardivamente a conoscenza dovendosi, pertanto, ritenere superata la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Ne consegue che il contratto in corso tra le parti si è tacitamente prorogato in quanto non è stato disdettato nei termini.
--------------
2.do accorgimento: se si opta per la raccomandata farla senza busta per non subire contenzioso sul contenuto:
Vedi estratto sentenza Corte d'Appello Catanzaro, Sezione 2 civile
Sentenza 31 marzo 2008, n. 87
omossis .....Rilevava, in particolare, che la documentazione relativa alla spedizione della disdetta ed alla sua ricezione, allegata dall'attrice, comportavano la presunzione del ricevimento del plico, ma non del suo contenuto, che in effetti era diverso da quello allegato dall'attrice, come dimostrato dalla produzione, effettuata dal convenuto, di altra disdetta sottoscritta non dalla la. ma da un suo procuratore, non identificato, né identificabile.
cordialità
http://www.realessandro