Vorrei farvi l'esempio della mia regione di residenza il Piemonte.
Leggendo il dl 40/2010 vedo che gli interventi "liberalizzati", che non devono comunque comportare aumento del numero delle unità immobiliari o aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell’edificio,sono:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture temporanee);
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
A prima vista un'ottima cosa , salvo poi leggere la circolare della Regione ai Comuni:
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/dwd/chiar_dl40_2010.pdf
in cui si evidenzia la parte di DL che richiama "comunque all'osservanza delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali", che prevarrebbero sulla disciplina nazionale.
Quindi in pratica per un comune dotato di un PRGC degno di questo nome non cambia pressoche nulla.
Ora mi chiedo visto che non è specificato da nessuna parte (perlomeno non l'ho trovato) fatti salvi i PRGC in essere, quelli futuri dovranno assorbire la nuova normativa ? Oppure tutto rimarra cosi creando però un evidente differenza di trattamento tra i cittadini e quindi poi un possibile profilo di incostituzionalità?