roberto1

Membro Attivo
buonasera, vivo in un condominio e qualche anno fa a causa del tetto rotto c'è stata un infiltrazione che ha danneggiato degli appartamenti, i propretari pretendono che le spese per sistemare i danni negli appartamenti vengano affrontate dal condominio, tutti i condomini devono pagare? (il tetto è stato riparato).
 
L

leontino

Ospite
la riparazione del tetto spetta a tutti i proprietari degli appartamenti che esso copre ripartite in quote millesimali.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se non esiste una assicurazione condominiale ne risponderanno tutti i condòmini :

La norma assolve il danneggiato da molta parte dell'onere probatorio che gli competerebbe ex art. 2043 c.c., limitando la prova a suo carico all'esistenza del danno ed al suo collegamento alla cosa.
Il condominio è il custode dei beni e degli impianti comuni e, per tale ragione, sarà responsabile dei danni che da essa discendano (3), col solo limite del caso fortuito (inteso quest'ultimo come ogni fatto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e il danno, assolutamente imprevedibile e non controllabile da parte del custode), cui è parificato il fatto del terzo.
Il singolo condomino ed il terzo sono parificati laddove subiscano un danno dal condominio (4), con la sola differenza che il primo non potrà sottrarsi all'obbligo di contribuzione su di lui gravante invocando la circostanza di essere egli stesso danneggiato dal condominio.
La ratio della norma, chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, è la seguente: "Il titolo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e l'estensione di essa fino alla prova del caso fortuito corrispondono ad una esigenza di giustizia distributiva secondo la quale non è ammissibile che le conseguenze cagionate da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite e non piuttosto su chi detiene o comunque utilizza la cosa stessa" (Cass. Civ. 31.05.1971, n. 1641).
Il condominio assume nei confronti dei terzi anche la responsabilità indiretta, di cui all'art. 2049 c.c., per i fatti dannosi commessi dall'amministratore, dal portiere, dagli addetti alla pulizia o alla manutenzione degli impianti comuni o comunque da tutti coloro legati al condominio stesso da un rapporto di lavoro o di incarico di esecuzione di opere, che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo.
Da : Condominio Italia - L'amministratore condominiale come garante della sicurezza
:daccordo:
 

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