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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 352878" data-attributes="member: 15764"><p>Gli <em>Offendicula</em> sono dei mezzi predisposti a difesa della proprietà, come ad es. Il filo spinato, le trappole, i congegni esplosivi, le barriere elettriche etc..</p><p></p><p> La giurisprudenza penale ha ricondotto gli O<em>ffendicula</em> nell’alveo della scriminante di cui all’art. 51, c.p., rubricato “<em>Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere</em>” a condizione che sussistano i seguenti requisiti: a) proporzionalità dell’offesa; b) una non eccessiva attitudine a ledere e c) siano fornite di adeguata pubblicità, cio facilmente visibili. Al riguardo la Corte di Cassazione, Sezione 1° penale con la sentenza del 4 aprile 1990, n.° 5141, nell’espletamento della sua funzione nomofilattica,ha affermato: </p><p>“<em>La liceita` del ricorso agli “offendicula” va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Cio` per la assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti della attualita` del pericolo e della necessita` di difesa da questo, tipici della legittima difesa. Affinche`, pero`, la difesa del diritto mediante il ricorso agli “offendicula” possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per se` e per loro stessa natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravita`, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un`intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumita` personale, occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c. p. – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresi`, accertare se la presenza degli “offendicula” era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva”</em>. </p><p>E’, cioè, necessario che la potenzialità offensiva degli <em>offendicula</em> sia limitata in ordine alla capacità offensiva, da una parte, e non indiscriminata in relazione ai destinatari dall’altra. Dunque, in tale prospettiva, è, necessario che il soggetto non offensore sia messo in grado di riconoscere l’esistenza degli offendicula e non corra il rischio di subire lesioni inavvertitamente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 352878, member: 15764"] Gli [I]Offendicula[/I] sono dei mezzi predisposti a difesa della proprietà, come ad es. Il filo spinato, le trappole, i congegni esplosivi, le barriere elettriche etc.. La giurisprudenza penale ha ricondotto gli O[I]ffendicula[/I] nell’alveo della scriminante di cui all’art. 51, c.p., rubricato “[I]Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere[/I]” a condizione che sussistano i seguenti requisiti: a) proporzionalità dell’offesa; b) una non eccessiva attitudine a ledere e c) siano fornite di adeguata pubblicità, cio facilmente visibili. Al riguardo la Corte di Cassazione, Sezione 1° penale con la sentenza del 4 aprile 1990, n.° 5141, nell’espletamento della sua funzione nomofilattica,ha affermato: “[I]La liceita` del ricorso agli “offendicula” va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Cio` per la assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti della attualita` del pericolo e della necessita` di difesa da questo, tipici della legittima difesa. Affinche`, pero`, la difesa del diritto mediante il ricorso agli “offendicula” possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per se` e per loro stessa natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravita`, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un`intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumita` personale, occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c. p. – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresi`, accertare se la presenza degli “offendicula” era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva”[/I]. E’, cioè, necessario che la potenzialità offensiva degli [I]offendicula[/I] sia limitata in ordine alla capacità offensiva, da una parte, e non indiscriminata in relazione ai destinatari dall’altra. Dunque, in tale prospettiva, è, necessario che il soggetto non offensore sia messo in grado di riconoscere l’esistenza degli offendicula e non corra il rischio di subire lesioni inavvertitamente. [/QUOTE]
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