Quindi, se fossero presenti solo 250millesimi e 130 votassero il Sig-A : dopo che nessuno abbia da dire, anche se fossero passati 60gg dall'invio del verbale, la nomina sarebbe "regolare"?
L’articolo 1136 del Codice Civile introduce l’istituto del quorum, ossia la presenza minima necessarie affinché l’assemblea di condominio sia validamente costituita e possa deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Il Codice Civile ne prevede due tipi.
-
Il quorum costitutivo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea sia regolarmente composta.
-
Il quorum deliberativo, presenza minima di condomini con relativa quota millesimale affinché l’assemblea possa determinarsi sui vari argomenti posti all’ordine del giorno.
I quorum costitutivi e deliberativi si distinguono; nel quorum per teste, che fa riferimento al singolo condomino, ossia all’unità personale, anche se proprietaria di più immobili all’interno dell’edificio; e nel quorum millesimale, riferito alla quantità di millesimi attribuiti al singolo condomino.
1° comma dell’articolo 1136 del Codice Civile ”L’assemblea in
prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio”.
3° comma dell' articolo 1136 del Codice Civile :”
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.”.
Quindi non è come hai scritto tu.
Il presidente dell'assemblea all'inizio della stessa prima di dare inizio alla discussione sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno ha l'obbligo di verificare che tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati invitati nei modi e nei tempi previsti dal terzo comma del nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, e che fatta la conta dei partecipanti (presenti effettivamente e per delega) sia stato raggiunto il quorum costitutivo. Se non c'è il quorum costitutivo non deve dare inizio all'assemblea se lo fa, e se dalle delibere possono derivare dei danni economici ad un condomino, si rende passibile di coinvolgimento personale, se il condomino leso inizia una vertenza civile.