Enzovic

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno,
volevo conoscere con precisione, visti gli ostacoli posti dal mio Amministratore, quali sono le nuove basi legislative per la partecipazione all'assamblea condominiale.
Fermo restando che rimane il dovere di un singolo voto, da esprimere in assemblea, per ogni singola unità abitativa, il mio amministratore ha preteso l'allontanamento della mia persona dall'assamblea condominiale e senza diritto di prendere parte alla discussione. Mia moglie ed io siamo coproprietari al 50% dell'unità abitativa stessa avendo io acquistato, con atto notarile, il 50% della casa, da quello che poi sarebbe diventato mio cognato. Visto negato a presenziare alla discussione, potrei invalidare l' assemblea stessa?
Grazie e buona giornata
 
J

JERRY48

Ospite
L'art. 67, 2° co., disp. att. c.c., come modificato dalla legge di riforma varata il 20/11/12, stabilisce che se l'unità immobiliare è oggetto di comproprietà, i comproprietari hanno diritto di esprimere un solo voto, tramite un rappresentante comune in assemblea, da loro stessi designato ai sensi dell'art. 1106 c.c.
Comunque tutti i comproprietari hanno diritto di partecipare all'assemblea condominiale e questo comportamento da parte dell'Amministratore può essere definito come un eccesso di potere o da incompetenza.
Questo il mio parere.
 

Enzovic

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
La ringrazio della sua utilissima risposta che farò valere nelle prossime assemblee.
Grazie ancora e buona giornata
Enzo
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Puoi invalidare l'assemblea. Un comportamento incivile ed illegale. Non perché ha cacciato un condomino dall'assemblea condominiale, proprio perché non puo farlo. L'amministratore nel momento in cui l'assemblea e' costituita e' un perfetto sconosciuto che non ha più voce in capitolo. Non e' un condomino, non puo' avere deleghe dall'ultima tornata di articoli di legge sul condominio. Con quale veste ha parlato? Se vuoi puoi denunciarlo e quererarlo. Anche per violenza privata. E chi più ne ha più ne metta. E' davvero matto questo tuo amministratore. L'allontanamento puo' essere solo avanzato dall'assemblea, ma non può farla contro un condomino. Pensa se lo può fare un non condomino senza alcun potere conferitogli dalla legge. Alcun potere in sede assembleare senza alcuna voce in capitolo
 
U

User_19405

Ospite
Veramente l'art. 67, 2° co., disp. att. c.c. dice esattamente:
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
Per cui mi sembra che confermi la tesi dell'amministratore, anche se l'assemblea avrebbe potuto derogare decidendo di far restare anche il secondo proprietario, magari senza diritto di parola. Altrimenti in caso di più appartamenti con più comproprietari si correrebbe il rischio di rendere l'assemblea ingestibile per i doppi o tripli ... interventi e magari anche in contrasto tra di loro.
Saluti.
 
J

JERRY48

Ospite
Veramente l'art. 67, 2° co., disp. att. c.c. dice esattamente:
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
Per cui mi sembra che confermi la tesi dell'amministratore, anche se l'assemblea avrebbe potuto derogare decidendo di far restare anche il secondo proprietario, magari senza diritto di parola. Altrimenti in caso di più appartamenti con più comproprietari si correrebbe il rischio di rendere l'assemblea ingestibile per i doppi o tripli ... interventi e magari anche in contrasto tra di loro.
Saluti.
Il fatto che anche il nuovo art. 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile preveda il diritto dei comproprietari ad avere un solo rappresentante in assemblea non significa che sia sufficiente, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di loro. Risulta anzi il contrario, cioè che a tutti deve essere inviato l'avviso di convocazione affinché sia loro consentito di individuare poi colui che, in loro rappresentanza, parteciperà alla riunione.
A tale fine, affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di una unità immobiliare possa ritenersi ritualmente invitato a partecipare all'assemblea non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato che, dato l'avviso a uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione.
La prova deve essere fornita dal condominio secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c. per cui chi vuole fare valere un diritto deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento. È buona norma che i comproprietari si accordino prima su chi, tra di loro, dovrà personalmente presenziare alla riunione per esprimere il voto in nome e per conto di tutti gli altri. È frequente il caso della cointestazione del bene tra marito e moglie conviventi, talché addirittura può presumersi che l'avviso di convocazione inviato solo all'uno sia comunque portato a conoscenza anche dell'altro: all'assemblea partecipa indifferentemente uno dei coniugi o entrambi e uno dei due manifesta il proprio voto vincolante anche per l'altro. Può accadere invece che l'unità immobiliare resti cointestata ai coniugi non conviventi in quanto separati o divorziati e che entrambe, pur con interessi confliggenti, si presentino contemporaneamente in assemblea, senza avere preventivamente deciso chi dovrà esprimere il voto.
Si è detto che il diritto a manifestare il voto spetta a un solo rappresentante, che adesso, secondo quanto previsto dalla riforma ( art. 67 disp. att. c.c.) deve essere designato dai comproprietari stessi secondo la procedura dettata dall'articolo 1106 c.c., cioè dalla maggioranza di loro calcolata secondo il valore delle rispettive quote. Scelta difficile che inevitabilmente sarà lasciata, in caso di disaccordo, all'autorità giudiziaria, nel caso in cui le quote siano di pari valore. Le ripercussioni sull'assemblea sono però notevoli, nel senso che, a rigor di logica, il presidente dovrebbe sospendere lo svolgimento dell'assemblea in attesa che il giudice, su ricorso di uno dei comproprietari, decida a chi, tra di loro, spetti il diritto di esprimere il voto in assemblea, vincolando anche gli altri partecipanti alla comunione. Un meccanismo sicuramente da rivedere, magari riprendendo quello più semplice dapprima previsto dal legislatore, quello cioè che attribuiva al presidente dell'assemblea il diritto di scegliere per sorteggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA IL SOLE 24ORE
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa Enzovic ma come da mezze parole da te dette fai capire che tu e tua moglie vi siete presentati alla riunione e poi quando si doveva decidere avete litigato e l'amminisytratore ti ha cacciato fuori, ma da dove? per sempre? tua moglie è rimasta? quale era l'ordine del giorno?
queste domande per meglio darti una mano, perchè oltre a quello che dice, la legge, oggi giorno non viene applicata ma interpretata.
 

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