Che te ne pare Jerri48....a te sembrerà una delle tante meraviglie giuridiche che la famosa culla del diritto ha partorito.
Nel precedente mio intervento evidenziai che la rinuncia all'usufrutto (un negozio unilaterale, come anche da te e arciera rimarcato più volte), trovava un limite nell'autonomia privata (rinuncia e non donazione dell'usufrutto) a causa della minore entrata ai fini fiscali (così detta elusione fiscale) per cui anche i notai erano restii a redigere l'atto.
Ho trovato questo articolo interessante:
In presenza di elusione (accertata, o meglio, presunta ) è consentito all'Amministrazione Finanziaria disconoscere i vantaggi tributari ottenuti, ferma restando la validità dell'atto sul piano civilistico. Per tutelarsi dall'applicazione della presente normativa
al contribuente è consentito presentare un’apposita istanza di disapplicazione o richiedere un parere preventivo alla Direzione generale delle Entrate o ad un apposito Comitato consultivo.
L’interpello è un istituto, in virtù del quale ciascun contribuente ha diritto di conoscere in modo certo gli effetti e le conseguenze delle proprie azioni sul piano fiscale. Più specificamente ogni interessato
può chiedere all’amministrazione finanziaria il parere od un’interpretazione vincolante in ordine alle conseguenze di specifici atti od operazioni posti in essere.
L’art. 21 della L. 413/91 ha introdotto il diritto d’interpello , sia pure per casi limitati: è stata, infatti, accordata la possibilità, ai cittadini che ne abbiano la necessità, di richiedere un parere in merito all’applicazione delle norme antielusive a specifici casi concreti. Ciascun contribuente, anche prima della conclusione di contratti, atti o convenzioni, può preventivamente interpellare la competente Direzione del Ministero delle Finanze. In caso di mancata risposta della Direzione contattata o in caso di risposta non condivisa dall’interessato, questi può rivolgersi al “Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive”, istituito presso il Ministero delle Finanze e composto da alti funzionari, dal Comandante della Guardia di finanza e da alcuni esperti esterni all’amministrazione finanziaria.
La mancata risposta da parte del Comitato consentirà il formarsi del
silenzio-assenso in favore della tesi prospettata dal richiedente.
Con l’approvazione dello Statuto del contribuente ad opera della L. 212/00, è stato ampliato l’ambito di applicazione del diritto d’interpello rafforzando, così, il rapporto di fiducia tra il fisco e il contribuente.
In particolare, la nuova normativa fissa regole ben precise volte a tutelare il contribuente che, facendo affidamento sulle circolari ed istruzioni del fisco, si comporti in un determinato modo successivamente considerato errato per un cambiamento dell’orientamento dell’amministrazione finanziaria.
L’istituto in esame, inoltre, viene esteso a tutte le materie fiscali a condizione, però, che l’istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali, relativa ad obiettive condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale.