arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il palazzo confinante col vostro parco? Sentimi bene. Il parco non e' comune ad ogni palazzina, indiviso insomma o e' frazionato? Una palazzina non può chiudersi un pezzo per se' e l'altro no. La tua quota dovrebbe comprendere tutto il parco. Quindi a mio parere potresti intanto mettere la macchina nel posteggio e nel frattempo chiedere all'amministratore l'uniformità delle decisioni sul parco da parte delle palazzine. Rimane la chance del parcheggio interrato. Studiati la legge tognoli al riguardo e parlane con l'avvocato. Che sia un avvocato specializzato in questioni condominiali, cercalo tra le associazioni dei proprietari di casa
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
mia madre invalida al 100% su sedia a rotelle ,
Fai entrare tua madre in casa (cioé gli fissi la residenza nel tuo appartamento) che è invalida al 100%, poi dovresti anche fare le pratiche per esporre il cartellino sulla tua macchina di trasporto invalidi; chiedi al Comune un posto riservato di parcheggio per invalidi sulla strada pubblica in prossimità del numero civico della residenza di tua madre; facendo notare che all'interno del parco ci sarebbe la possibilità. Se su strada non è possibile trovare il parcheggio al quale tua madre ha diritto, PUO' DARSI che il comune scriva all'amministratore del Parco intercedendo per tua madre in modo che sia portato all'ordine del giorno della assemblea la decisione di dove trovare il posto riservato alla macchina che trasporta tua madre. Perché il posto ci sarebbe.
Finché tua madre sarà in vita potrai parcheggiare dentro nel posto a lei riservato.
Nel frattempo può darsi che cambi la situazione per te.

Il palazzo confinante con il nostro parco , ha uno spazio dove tutti parcheggiavano , ma ora ha messo un divieto di sosta perchè quei parcheggi sono destinati solo a quella palazzina . ma perchè noi invece non abbiamo spazio esterno al parco ??? tutti hanno spazi esterni dove poter far parcheggiare ospiti o altro , mi chiedo ma è una legge che lo richiede?
Se il palazzo di cui scrivi non fa parte della globalità del "parco residenziale" quindi è una proprietà a se stante fa bene a vietare il parcheggio ad estranei alla proprietà.
Se invece il palazzo di cui scrivi fa parte della globalità del "parco residenziale" bisogna vedere se lo spazio è una pertinenza esclusiva di quel palazzo oppure se è una parte comune. Nel primo caso, mi dispiace per te, ma possono parcheggiare solo i comproprieari di quel palazzo.
Il problema di far parcheggiare le auto degli ospiti, stante questi divieti, può essere risolto solo andando a prelevare le persone che si vuole ospitare. Perche i divieti sono da applicare "erga omnes" esclusi i mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi dei VV.FF.) e delle Forze dell' Ordine (Polizia e Carabinieri).
 
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quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
L.Criscuolo: bellissima idea che condivido al 100%!!!
Ciò premesso, resta valido anche quello che hai scritto precedentemente... e cioè la possibilità
dei malvagi ( e ce ne sono in questo parco: obiettare
che anche le seconde auto avrebbero diritto al posto... è una pura malvagità...) di vandalizzare (passatemi il termine...come musicista esecutore ho sempre bisogno di variare, inventando...) l'auto indifesa nel silenzio notturno. A questo punto,(1)
ipotizziamo che Nannarè inizi lei una azione legale
ipotizziamo che dopo i tre passaggi di rito i giudici le diano ragione Nannare tirerà le somme in termini di costi (10-15-20.000 euro???) e quanti recuperabili??? ,di stress emotivi di non meno di 6 anni fino a dieci. Ti chiedo se ne valga la pena...
E nel caso (2) di sconfitta (peraltro non improbabile)
ricorreresti agli anti-depressivi??? Cosa voglio dire?
Abbandona l'idea di iniziare tu la lite. E' meglio se
la inizia il condominio nel caso di persistente parcheggio diurno e notturno (dopo aver concretizzato il consiglio di L.Criscuolo), e a questo punto, (ecco la variante-aggiunta), con una minima parte dei soldi risparmiati fai inserire, ben mimetizzato, un sistema audio-visivo che permetta poi di perseguire i colpevoli dei vandalismi.
E questo non significa "INQUADRARE" i condomini
intolleranti (piccola chiosa per i ZETISTI 67), perchè anche loro a volte vanno in chiesa e si confessano mentendo spudoratamente. Infine: nessuno avvocato è in grado di garantirti l'esito vittorioso. E' un conflitto fra due diritti: quello giuridico (a tuo sfavore) e quello umanitario(a tuo favore).
Auguri infiniti. Quiproquo.
 
J

JERRY48

Ospite
Che te ne pare Jerri48....a te sembrerà una delle tante meraviglie giuridiche che la famosa culla del diritto ha partorito.

Nel precedente mio intervento evidenziai che la rinuncia all'usufrutto (un negozio unilaterale, come anche da te e arciera rimarcato più volte), trovava un limite nell'autonomia privata (rinuncia e non donazione dell'usufrutto) a causa della minore entrata ai fini fiscali (così detta elusione fiscale) per cui anche i notai erano restii a redigere l'atto.
Ho trovato questo articolo interessante:
In presenza di elusione (accertata, o meglio, presunta ) è consentito all'Amministrazione Finanziaria disconoscere i vantaggi tributari ottenuti, ferma restando la validità dell'atto sul piano civilistico. Per tutelarsi dall'applicazione della presente normativa al contribuente è consentito presentare un’apposita istanza di disapplicazione o richiedere un parere preventivo alla Direzione generale delle Entrate o ad un apposito Comitato consultivo.
L’interpello è un istituto, in virtù del quale ciascun contribuente ha diritto di conoscere in modo certo gli effetti e le conseguenze delle proprie azioni sul piano fiscale. Più specificamente ogni interessato può chiedere all’amministrazione finanziaria il parere od un’interpretazione vincolante in ordine alle conseguenze di specifici atti od operazioni posti in essere.
L’art. 21 della L. 413/91 ha introdotto il diritto d’interpello , sia pure per casi limitati: è stata, infatti, accordata la possibilità, ai cittadini che ne abbiano la necessità, di richiedere un parere in merito all’applicazione delle norme antielusive a specifici casi concreti. Ciascun contribuente, anche prima della conclusione di contratti, atti o convenzioni, può preventivamente interpellare la competente Direzione del Ministero delle Finanze. In caso di mancata risposta della Direzione contattata o in caso di risposta non condivisa dall’interessato, questi può rivolgersi al “Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive”, istituito presso il Ministero delle Finanze e composto da alti funzionari, dal Comandante della Guardia di finanza e da alcuni esperti esterni all’amministrazione finanziaria.
La mancata risposta da parte del Comitato consentirà il formarsi del silenzio-assenso in favore della tesi prospettata dal richiedente.
Con l’approvazione dello Statuto del contribuente ad opera della L. 212/00, è stato ampliato l’ambito di applicazione del diritto d’interpello rafforzando, così, il rapporto di fiducia tra il fisco e il contribuente.
In particolare, la nuova normativa fissa regole ben precise volte a tutelare il contribuente che, facendo affidamento sulle circolari ed istruzioni del fisco, si comporti in un determinato modo successivamente considerato errato per un cambiamento dell’orientamento dell’amministrazione finanziaria.
L’istituto in esame, inoltre, viene esteso a tutte le materie fiscali a condizione, però, che l’istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali, relativa ad obiettive condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Con la presenza di una invalida al 100% la cosa certo assume un altro aspetto. E' vero che la legge obbliga i comuni a cedere uno stallo sulla pubblica via e nulla dice sulla possibilità di posteggi per invalidi negli spazi privati, ma la particolare situazione e' facilmente aggredibile data la lontananza con la pubblica via. Ecco come si esprime la Suprema Corte: " le limitazioni all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c., sono consentite laddove sono tollerabili. In particolare, si ritiene tollerabile anche una modesta compressione del diritto all'uso della cosa comune quando essa sia giustificata dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio (cfr. Cass. 8 maggio 2000 n. 1572). Orbene nel caso di specie, sembra potersi affermare che la richiesta di cui si discute appare meritevole di protezione e non risulta lesiva di alcun interesse concreto del condominio resistente." "...P.Q.M. visti gli artt.669-sexies seg., 700 c.p.c., respinta ogni altra domanda ed istanza, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Cirilli Angelo nei limiti indicati in motivazione, ordina al Condominio di Via Alfonso Lombardi n. 13 di riservare al servizio di Cirilli Angelo un posto auto del cortile condominiale fino a quando permangono le sue condizioni di invalidità" Credo che di fronte a tanto l'amministratore dovrebbe attivarsi. Non solo. Si deve a questo punto interpellare anche il comune al riguardo.

Un' altra sentenza al riguardo si rivolge alla Costituzione: Il caso in esame appare sussumibile sotto l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune da parte di tutti i condomini. La fattispecie concreta deve essere considerata in un'ottica costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 32, 2, 3 e 42 comma II della Cost., nei quali trova la sua protezione. In particolare, l'interesse del ricorrente invalido ad ottenere, nell'ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi alle persone disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 della cost., ed al diritto alla salute -inteso anche come interesse del singolo e della collettività
 
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