Grazie Arciera. Ierri48 ti potrà illuminare sulla sentenza della cassazione civile n.482 del 10 genn.2013 che stabilisce che pur producendo gli stessi effetti pratici della donazione, si differenzia
dalla stessa perchè in tal caso si tratta di un "NEGOZIO" bivalente fra donante e donatario, mentre nel caso della "RINUNCIA" è un "NEGOZIO" unilaterale e che non necessita più
dell'atto pubblico previsto dall'art.C.C. n.782.
Io, invece, l'atto notarile l'avrei fatto comunque, ma
ben tre notai interpellati si sono rifiutati...sempre per le temute reazioni del fisco. Anche questa è comunque una stortura e a me come a tanti altri
propisti non resta che rassegnarci alla dura lex che
lo è solo per noi fruitori mentre è morbidissima
per...(senza rancori..) i vari professionisti che si avvicendano nelle varie problematiche...gestendole senza rispondere nè in termini temporali, nè di risultati...Posso dire Jaco: Cicero pro domo sua???
Grazie a tutti e alla prossima. Quiproquo.
dalla stessa perchè in tal caso si tratta di un "NEGOZIO" bivalente fra donante e donatario, mentre nel caso della "RINUNCIA" è un "NEGOZIO" unilaterale e che non necessita più
dell'atto pubblico previsto dall'art.C.C. n.782.
Io, invece, l'atto notarile l'avrei fatto comunque, ma
ben tre notai interpellati si sono rifiutati...sempre per le temute reazioni del fisco. Anche questa è comunque una stortura e a me come a tanti altri
propisti non resta che rassegnarci alla dura lex che
lo è solo per noi fruitori mentre è morbidissima
per...(senza rancori..) i vari professionisti che si avvicendano nelle varie problematiche...gestendole senza rispondere nè in termini temporali, nè di risultati...Posso dire Jaco: Cicero pro domo sua???
Grazie a tutti e alla prossima. Quiproquo.