quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie Arciera. Ierri48 ti potrà illuminare sulla sentenza della cassazione civile n.482 del 10 genn.2013 che stabilisce che pur producendo gli stessi effetti pratici della donazione, si differenzia
dalla stessa perchè in tal caso si tratta di un "NEGOZIO" bivalente fra donante e donatario, mentre nel caso della "RINUNCIA" è un "NEGOZIO" unilaterale e che non necessita più
dell'atto pubblico previsto dall'art.C.C. n.782.
Io, invece, l'atto notarile l'avrei fatto comunque, ma
ben tre notai interpellati si sono rifiutati...sempre per le temute reazioni del fisco. Anche questa è comunque una stortura e a me come a tanti altri
propisti non resta che rassegnarci alla dura lex che
lo è solo per noi fruitori mentre è morbidissima
per...(senza rancori..) i vari professionisti che si avvicendano nelle varie problematiche...gestendole senza rispondere nè in termini temporali, nè di risultati...Posso dire Jaco: Cicero pro domo sua???
Grazie a tutti e alla prossima. Quiproquo.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie assai! Non si smette mai di imparare. È proprio il caso di dirlo. Quindi tu con un atto di rinuncia unilaterale puoi far si che tua figlia riunisca la piena proprietà. Di questo lo sai che non hai bisogno di notai, di aiuti tecnici di vario genere. È sufficiente che scrivi un atto di rinuncia e tua figlia può recarsi al l'agenzia delle entrate e riunificare il tutto. La somma mi pare esser di 68 euro. Tassa per riunificare la nuda proprietà con l'usufrutto. Tu forte di questa sentenza, che non fa comodo ne sono tenuti a conoscere i notai, essendo questo un atto unilaterale che esula quindi dal loro campo, se tua figlia ha qualche problema, ti fai annunciare al dirigente responsabile dell'ufficio di zona. Complimenti a tutti, avete fatto saltare il banco. Sono costretti per non andare in causa contro un altro corpo dello stato, ad aderire.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il condominio avrebbe potuto benissimo opporsi all'usucapione perchè lo ha prestato coscientemente
Tu pensi che il condominio non si sia opposto alla domanda di usucapione? Comunque hai una idea tutta tua sull' usucapione: il terreno è stato dato in uso gratuito, non so se è stata fatta una delibera 50 anni fa, ne se è stata redatta una scrittura privata; sta di fatto che il portiere diligentemente delimitò lo spazio e lo ha tenuto sempre in ordine; un pò meno quando, divenuto vecchio, non abitava più nella casa e si recava all' orto saltuariamente solo per innaffiare. Il fatto che il terreno sia stato dato coscentemente non inficia il timer per far scattare l'usucapione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Gent.ma Arcea desumo da come scrivi, senza necessariamente inquadrarti in qualche categoria come calunniosamente sarei portato a fare in base ad una affrettata condanna emessa da mister essezeta 68, a cui rivolgo comunque rispettosi saluti... che tu hai almeno una certa padronanza lessicale giurisdizionale (che io non ho) e ti pregherei di farmi capire meglio come posso fare, tenendo anche presente che la responsabile di un grosso studio notarile di Torino mi consigliò di
di fare un "INTERPELLO" alla Agenzia delle Entrate che avrebbero
l'obbligo di risposta entro e non oltre 120 giorni, in mancanza della quale io potrei agire concretizzando la soluzione proposta nella domanda. Io però non mi fido e mi pare più ragionevole la tua proposta che ti prego di formularmela più in dettaglio. Te ne sarò molto grato. A Jerri 48 dico che tutti i punti da lui indicati per l'usucapione immobiliare sono tutti attinenti con il "vissuto" di mia figlia. Grazie da Quiproquo.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Rispondo prima a Criscuolo: nel momento che gli avete concesso l'uso gratuito avete in ogni caso impedito l'usucapione. Lo avete anche votato e scritto sul verbale. Ma siete impazziti? È come ha fatto ad usucapire? È come dire: affitto un appartamento per 20 anni e l'inquilino se lo usucapisce. Ci sono tutti i presupposti: io non posso entrare etc. Ma tutti sanno che è in affitto. Voi avete stipulato un contratto tale e quale alla mia locazione. Tutti sanno che è stato ceduto in uso con tanto di delibera assembleare! Glielo avete dato in concessione il giardino. :p

Risposta a parte per te Quiproquo. Credo di essermi espressa compiutamente. La Cassazione ha specificato con grande maestria e somma giustizia umana i diritti del singolo. Nel caso specifico ha riconosciuto la possibilità di rinunciare ad un diritto. Unilateralmente. Quindi, specifica ancora la Corte, qualsiasi intermediazione degli uffici statali, come il notariato, non ha diritto ad essere in quanto lo stato che garantisce rapporti bilaterali o plurimi, non può entrare nella sfera privata, almeno in questo caso. Di fatto ha eliminato qualsiasi interferenza nella tua decisione. Tu sei lasciato libero di rinunciare al diritto che vanti sul bene. Questo vuol dire che, specifica ancora la Corte, gli altri uffici dello stato, in specialmodo gli uffici erariali si devono allineare a questa decisione. Senza poter vantare diverse e varie obiezioni perché i diritti del singolo vengono anteposti a qualsiasi altra esigenza avanzata dallo Stato. È di una chiarezza disarmante. L'immaginazione italiana porterebbe ad esaltare questa sentenza come a farne "razza". Ovvero un padre potrebbe rinunciare al diritto di proprietà totale su di un bene a favore di un figlio. È tirata per i capelli, si le mille obiezioni, ma i spiragli che si aprono sono davvero molteplici.

Aggiungo che a nulla a questo punto dell'entrata in scena di questa sentenza mirabile servono i 20 anni per usucapire. Tua figlia non deve usucapire nulla. Sei tu che rifiuti questo diritto sulla cosa. Autonomamente. Unilateralmente. Possono passare pure due anni, potresti pure averci abitato tu nella casa. La sentenza si è occupata di altro.
 
Ultima modifica di un moderatore:

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Arciera! Che Dio ti benedica. Dimmi in pratica cosa posso fare concretamente o meno. Ho appena compiuto gli ottanta anni e questo problema mi angustia da parecchio tempo. Vorrei poter chiudere il mio percorso terreno con la soddisfazione che almeno una della tante storture legislative che da tempo immemorabile ho in testa sia stata comunque azzerata e risolta una volta tanto a favore del cittadino. Almeno sulla carta. Immagina quante famiglie si trovano nella mia situazione e credo sia per questo che il potere mediatico sempre alleato
con quello statale si sia ben guardato da darne risalto....Dove erano i due o tre famosissimi quotidiani economici che ci mitragliano con continue varianti negative sempre
a nostro sfavore....Dico a Jerri48 che qui non si tratta di risparmiare le parcelle notarili..che non guasta...ma di evitare il danno ben maggiore
quando l'alloggio gravato dalla "DONAZIONE" perde inesorabilmente di valore nel caso di vendita.
Ringrazio nuovamente Arciera per quanto ancora potrà precisarmi e porgo cordiali saluti a tutti i Propisti. Quiproquo.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
ehi! ehi!cosa cavolo stai dicendo? e chi ti dice più niente!! concludere il percorso terreno...fosse merito di questa situazione che tu sei così arzillo? e se concludi questa faccenda poi non hai più niente da fare? bella responsabilità mi dai. :basito: :maligno:
Dai una attenta lettura paragrafo per paragrafo alla sentenza della Corte e capirai come muoverti. Fai come ti suggerisce la sentenza, atto privato, una scrittura, di rinuncia. dell'usufrutto. Due semplici parole di rinuncia che individuano il bene, sottoscritte e datate. E' sufficiente questo. Tua figlia con questo foglio si reca all'ufficio delle entrate e chiede la riunificazione. Questo modo di procedere ce lo indica la Corte.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Grazie infinite Arciera. Farò come hai detto, anche se non riesco a leggere tutta la sentenza... e quindi riassumo. La lettera di rinuncia va indirizzata a mia figlia oppure all'Agenzia D.E.??? Oppure no??? Come fosse una semplice attestazione di volontà
specifica...tipo testamento olografo??? Dovrò inserire il richiamo alla sentenza??? O no? L'ufficio per prendere tempo potrà chiedermi un atto notorio???
E nel caso,mi dovrà specificare le modalità???
E dopo come faremo a controllare l'avvenuta comunicazione alla conservatoria e al Catasto???
Vedi tu. Ti risaluto molto cordialmente.Quiproquo.
 
J

JERRY48

Ospite
@quiproquo (tuo post 161)
Non per scoraggiarti.

Hai letto bene? e bene interpretato? l'identificazione della natura giuridica dell'atto di rinuncia al diritto di usufrutto; la rinuncia all'usufrutto è un negozio unilaterale, con causa diretta ad abbandonare (rinunciare) al diritto e per questo atto non è richiesta una forma particolare, salvo non si tratti di rinuncia all'usufrutto su beni immobili, per la quale è richiesta solo la forma scritta ex art. 1350 c.c. Nel momento in cui l'usufruttuario rinuncia al suo diritto l'effetto diretto di quest'atto è quello di far “consolidare” la nuda proprietà con il diritto di usufrutto, per cui il nudo proprietario espande il suo diritto diventando pieno proprietario.
Tenendo presente questo effetto peculiare (derivante dal combinato disposto di due istituti giuridici: la rinuncia all'usufrutto e la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà) ci si chiede perchè a parità di effetti la rinuncia all'usufrutto dovrebbe essere trattata in modo diverso dalla donazione dell'usufrutto al nudo proprietario. Per trovare una risposta a tale quesito il discorso va scisso dal punto di vista del diritto civile e dal diritto tributario.
Nel diritto civile è un errore molto grave considerare identici due atti solo perchè gli effetti da questi derivanti possono essere considerati simili o identici. Infatti, la rinuncia all'usufrutto è un negozio unilaterale, avente un funzione abdicativa del diritto, privo di forma vincolata (salvo il disposto dell'art. 1350 c.c.) la donazione dell'usufrutto è un contratto (quindi bilaterale) con causa traslativa e liberale, che richiede una forma vinconlata (atto pubblico).
Se quanto detto è vero anche nell'ambito del diritto tributario (es. la tassazione ai fini dell'imposta del registro) grossi problemi non dovrebebro sorgere data l'evidente differenza tra i due atti (rinuncia all'usufrutto e donazione dell'usufrutto), ma, purtroppo non è così, poichè molto spesso l'operatore professionale (pur potendo scegliere tra due atti come ad esempio rinuncia e donazione) si sente costretto a effettuare una rinuncia, ma tassandola come donazione, oppure, si sente costretto a stipulare un vero e proprio atto di donazione per non vedersi contestata la c.d. elusione fiscale (abuso del diritto).

Risulta evidente l'imbarazzo (giuridico) in cui ci si trova.

Sarà per questo che i tre notai si sono rifiutati?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
nel momento che gli avete concesso l'uso gratuito avete in ogni caso impedito l'usucapione. Lo avete anche votato e scritto sul verbale. Ma siete impazziti? È come ha fatto ad usucapire?
Io ho solo riferito quello che mio cugino mi ha raccontato a proposito del condominio in cui lui abita. Con formula dubitativa avevo scritto
non so se è stata fatta una delibera 50 anni fa, ne se è stata redatta una scrittura privata;
tu hai subito interpretato che la cessione del terreno era stata fatta con delibera assembleare e il fatto è riportato sul verbale della assemblea. Non è così.
Mi risulta che il condominio abbia fatto opposizione e che il portiere ha vinto perché i giudici gli hanno riconosciuto l'usucapione. In ogni caso siccome il portiere ha vinto già da più di 20 anni ha diritto ad un secondo usucapione perché non ha mai pagato un centesimo ed il terreno è rimasto recintato.
 

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