questi panettoni non esistono in nessun documento ufficiale, quindi non abbiamo comprato niente.
panettoni, cioè dissuasori di sosta, del tipo da te indicato mi ricordo di averli visti a Milano in Via Bassini, lato numeri dispari, proprio difronte all' Avis. Da un 6/7 anni li hanno tolti e hanno messo dei dissuasori di parcheggio più a norma. Ho scritto a norma perché questi panettoni stavano sulla sede stradale, e la cosa che non mi era sfuggita , in sostanza, tendevano ad ampliare la larghezza del passo carrabile perché erano posizionati dia prima che dopo i volta testa dell'invito del passo carraio medesimo. Inoltre i panettoni erano due coppie due a monte e due a valle del passo carraio.
Nel caso di mancata autorizzazione della Polizia Municipale i vigili contatteranno l'amministratore, i cui recapiti, per legge, sono affissi a lato dell'ingresso condominiale per notificare la sanzione e l'ingiunzione a rimuoverli in tempi brevissimi.
Regolamento di attuazione del cds
ARTICOLO 180
(Art. 42 Cod. Str.) Dissuasori di sosta.
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorchè integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono essere visibili e non devono, esercitare un`azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6.
I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.