Riferendosi alla Legge di Stabilita' cap. 1 n. 50 :
"
50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
si fa espressamente riferimento ai "pagamenti dei canoni di locazione di unita' abitative" pertanto le locazioni commerciali non sono contemplate dalla legge.
Sara' l'ennesima cavolata fatta da legislatori incompetenti ma e' cosi !
Pertanto nulla vieta di riscuotere i canoni di locazione in contanti ... se inferiori a 1000 €.