Ti do anche questo che è un link più autorevole delle mie chiacchiere:
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-prossimo-anno-se-si-rogita-16-venditore-non-paga-l-IMU-AC7KbP3
8/9IMU-TASI: SALDO 2019
Dal prossimo anno (cioè dal 2020, N.D.R., perché è un articolo datato 6 Dicembre 2019) se si rogita il 16 il venditore non paga l’IMU
di Giuseppe Debenedetto
(Getty Images/iStockphoto)
Per la complessità, rappresentiamo il caso con la domanda orginale e la risposta dell'esperto del Sole 24 Ore
Giuseppe Debenedetto.
Domanda. Ho stipulato il contratto per l'acquisto di una abitazione il giorno 16 settembre 2014. Sul preliminare registrato abbiamo espressamente stabilito che i precedenti proprietari sarebbero rimasti nell'immobile per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi e che tutte le spese conseguenti per il periodo in oggetto come bollette e IMU sarebbero state a loro carico. La consegna della disponibilità dell'immobile è stata fatta il 16 dicembre dello stesso anno, con scrittura privata consegnata in copia al comune ai fini del calcolo della Tari. La residenza l'ho spostata il giorno 12 marzo 2015. Da tale data è per me diventata prima casa. Ora il comune mi chiede di versare l'
IMU per i 4 mesi del 2014. Essendo il contratto di acquisto stipulato il 16 settembre (pomeriggio), come si calcola questo mese ai fini IMU? È valido il contratto preliminare sottoscritto e depositato con il quale il venditore si impegnava a sostenere il costo dell'IMU dovuta per il periodo di permanenza nell'abitazione successivo alla compravendita? Ora sostiene che lui prima non pagava l'imposta in quanto era abitazione principale. Ovviamente l'imposta grava su di me in quanto proprietario, ma posso far valere il contratto e chiedere al venditore il rimborso dell'importo IMU dovuto?
Risposta. Com'è noto l'IMU è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese viene computato per intero se il “possesso si è protratto per almeno 15 giorni” (articolo 9 comma 2 Dlgs 23/11). Tuttavia, nel caso di contratto effettuato il 16 settembre, entrambi i contraenti si ritroverebbero a pagare l'imposta in quanto possessori «per almeno 15 giorni». Per superare il problema di una doppia imposizione è possibile stabilire un accordo informale tra le parti che definisca chi debba pagare la quota relativa al mese suddiviso. La questione è comunque in via di soluzione, dal momento che la legge di bilancio 2020 (attualmente in discussione in Parlamento) chiarisce che l'imposta del mese di trasferimento resta a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Nel nostro caso comunque il contribuente può far valere la clausola prevista nel contratto (IMU dovuta dal cedente per il periodo di permanenza nell'abitazione successivo alla compravendita) e quindi chiedere al precedente proprietario la refusione dell'IMU dovuta per i quattro mesi del 2014 (e per i primi due mesi del 2015, se l'imposta non è stata corrisposta al Comune). Recentemente la Cassazione si è pronunciata a favore del rispetto degli obblighi previsti dal contratto, consentendo all'inquilino di pagare l'IMU del proprietario (Cassazione Sezioni Unite sentenza 6882/2019). L'ente impositore è comunque estraneo a questi accordi contrattuali, che vincolano solo le parti ai sensi dell'articolo 1372 del Codice civile.