Allora, andiamo alle ipotesi concrete rispetto all'udienza di "verifica"".
1^ : L'inquilino dice al giudice che purtroppo non ce l'ha fatta a mettere insieme le 'palanche' per coprire il debito costituito dall'importo dei canoni insoluti, interessi maturati e spese già liquidate nella precedente udienza (ove gli venne concessa la moratoria); il giudice convalida lo sfratto con ordinanza costituente - con l' apposizione della "formula esecutiva" - il titolo con cui l'ufficiale giudiziario a richiesta dell'(ex) locatore lo caccia poi materialmente da casa.
2^: L'inquilino si presenta all'udienza di verifica con il circolare in bocca che copre tutto il debito maturato fino a quella data comprensivo delle spese precedentemente liquidate. Perciò il giudice gli dice che "sorry" è troppo tardi ma chiede all'(ex) locatore procedente - il quale ovviamente l'assegno lo fagocita comunque - che intende fare. Se questo "insiste nell'azione" il giudice convalida lo sfratto; se invece si "commuove" deve a domanda del giudice dichiarare che rinuncia all'azione; così le parti se ne vanno al bar per un brindisi, a tarallucci e vino. 'Tertium non datur' come dicevano gli antenati. Tutto chiaro?
1^ : L'inquilino dice al giudice che purtroppo non ce l'ha fatta a mettere insieme le 'palanche' per coprire il debito costituito dall'importo dei canoni insoluti, interessi maturati e spese già liquidate nella precedente udienza (ove gli venne concessa la moratoria); il giudice convalida lo sfratto con ordinanza costituente - con l' apposizione della "formula esecutiva" - il titolo con cui l'ufficiale giudiziario a richiesta dell'(ex) locatore lo caccia poi materialmente da casa.
2^: L'inquilino si presenta all'udienza di verifica con il circolare in bocca che copre tutto il debito maturato fino a quella data comprensivo delle spese precedentemente liquidate. Perciò il giudice gli dice che "sorry" è troppo tardi ma chiede all'(ex) locatore procedente - il quale ovviamente l'assegno lo fagocita comunque - che intende fare. Se questo "insiste nell'azione" il giudice convalida lo sfratto; se invece si "commuove" deve a domanda del giudice dichiarare che rinuncia all'azione; così le parti se ne vanno al bar per un brindisi, a tarallucci e vino. 'Tertium non datur' come dicevano gli antenati. Tutto chiaro?