Dalla Circolare 26/E del 01.06.2011 dell'Agenzia delle Entrate:
3.2 Proroga del contratto di locazione
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, al versamento dell’imposta di registro entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.
Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, il pagamento può essere eseguito annualmente ovvero per l’intero periodo. Il contribuente deve, inoltre, presentare l’attestato di versamento entro i venti giorni successivi al pagamento.
Tali modalità devono essere osservate in caso di contratti di locazione di immobili abitativi per i quali non è esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da alcuni di essi.
Si precisa che il locatore che intende esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, nell’ipotesi descritta, deve effettuare detta scelta tramite la presentazione del modello 69 presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nel termine di trenta giorni dal momento della proroga.
In tale passaggio della circolare il termine "proroga" è un po' confuso. Infatti, a giudicare da quanto riportato nella premessa, si potrebbe intendere come "proroga" anche il momento del pagamento delle annualità successive di un contratto. Ma la "proroga" è solo quella che si attua alla scadenza di un contratto, o no ?
Subito dopo, nella stessa circolare, si dice:
L’esercizio dell’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga.
Il vincolo derivante dall’esercizio dell’opzione riguarda sia le imposte sui redditi che l’imposta di registro per le annualità di durata del contratto o della proroga.
Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.
Le modalità di revoca dell’opzione per il regime della cedolare secca saranno stabilite con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Da ciò si intenderebbe che solo in caso di revoca dell'opzione per la cedolare secca si sarebbe tenuti a far qualcosa alla scadenza delle annualità intermedie, con modalità da definire con successivo provvedimento.
Però ecco che al punto 8.1.1 della stessa circolare si dice questo:
L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.
Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello
69.
E dove sta questa regola generale ?
Secondo quello che viene detto in questo passaggio bisognerebbe presentare il mod. 69 ad ogni scadenza annuale, nonstante gli uffici dell'Agenzia delle Entrate dicano di no.
Oppure sono io che non so leggere l'Italiano ?