Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per evitare il mismatching da te evidenziato, presenterò il mod. 69 informativo nei prossimi giorni ed un altro ,od. 69 per il recesso anticipato nei 30 giorni successivi al rilascio alloggio.
Am I right or wrong ?

Fin troppo right....:):sorrisone:Alberto
Forse, secondo me, basta solo il modello 69 per la risoluzione. Già lì confermi la cedolare per il periodo pregresso.

La conferma con il modello 69, come ho fatto io, come farà mapeit, e come farai tu è proprio un di più..
Speriamo che basti, perchè non ho voglia in futuro di perdere tempo per presentare ricorsi.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
A me all'Agenzia delle Entrate hanno detto chiaramente, per un caso identico a quello prospettato e nonostante io insistessi, che non dovevo compilare un mod.69. Quindi non ci ho nemmeno provato: mi avrebbero insultato.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Dalla Circolare 26/E del 01.06.2011 dell'Agenzia delle Entrate:

3.2 Proroga del contratto di locazione
In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, al versamento dell’imposta di registro entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.
Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, il pagamento può essere eseguito annualmente ovvero per l’intero periodo. Il contribuente deve, inoltre, presentare l’attestato di versamento entro i venti giorni successivi al pagamento.
Tali modalità devono essere osservate in caso di contratti di locazione di immobili abitativi per i quali non è esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da alcuni di essi.
Si precisa che il locatore che intende esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, nell’ipotesi descritta, deve effettuare detta scelta tramite la presentazione del modello 69 presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nel termine di trenta giorni dal momento della proroga.


In tale passaggio della circolare il termine "proroga" è un po' confuso. Infatti, a giudicare da quanto riportato nella premessa, si potrebbe intendere come "proroga" anche il momento del pagamento delle annualità successive di un contratto. Ma la "proroga" è solo quella che si attua alla scadenza di un contratto, o no ?
Subito dopo, nella stessa circolare, si dice:

L’esercizio dell’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, ovvero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga.
Il vincolo derivante dall’esercizio dell’opzione riguarda sia le imposte sui redditi che l’imposta di registro per le annualità di durata del contratto o della proroga.
Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.
Le modalità di revoca dell’opzione per il regime della cedolare secca saranno stabilite con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


Da ciò si intenderebbe che solo in caso di revoca dell'opzione per la cedolare secca si sarebbe tenuti a far qualcosa alla scadenza delle annualità intermedie, con modalità da definire con successivo provvedimento.

Però ecco che al punto 8.1.1 della stessa circolare si dice questo:

L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e scade nel 2012, sia una soltanto di esse.
Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello
69.


E dove sta questa regola generale ?
Secondo quello che viene detto in questo passaggio bisognerebbe presentare il mod. 69 ad ogni scadenza annuale, nonstante gli uffici dell'Agenzia delle Entrate dicano di no.
Oppure sono io che non so leggere l'Italiano ?
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
No, ogni anno mi rifiuto...cosa se ne fanno di tutta quella carta, non è indicata nemmeno per l'uso fisiologico.

Se si proroga o si risolve mi sta bene. Penso che interpretando l'interpretazione si voglia dire ...mod.69 quando confermi e quando tu opti per la cedolare, perchè una volta che hai effettuato la scelta la stessa permane fino a revoca.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
No, ogni anno mi rifiuto...cosa se ne fanno di tutta quella carta, non è indicata nemmeno per l'uso fisiologico.

Il problema vero è che ti costringerebbero ogni anno a fare file indecenti prima in ore antelucane davanti alla loro porta, al gelo, e poi davanti al loro sportello. No! Pagare le tasse va bene, ma senza sofferenze che si aggiungano a quella dell'esborso! Non siamo in tempo di guerra, quando si faceva la fila per la farina!
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema vero è che ti costringerebbero ogni anno a fare file indecenti prima in ore antelucane davanti alla loro porta, al gelo, e poi davanti al loro sportello. No! Pagare le tasse va bene, ma senza sofferenze che si aggiungano a quella dell'esborso! Non siamo in tempo di guerra, quando si faceva la fila per la farina!
A quanto pare non succede solo nella mia città dover mettere la sveglia alla stessa ora del panettiere per poter fare la fila difronte all'Agenzia delle Entrate.
Io dentro all'Agenzia delle Entrate ci butterei tutti i parlamentari che approvano leggi assurde e certi funzionari di Stato che scrivono i regolamenti.....................
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
La cosa buffa è che la cedolare doveva semplificare le cose... Sto cercando di capirci qualcosa: intanto, l'avvio della discussione riguardava un prolungamento di contratto nello scorso anno, quando vigeva il regime transitorio. Io continuo, come in altra discussione, ad avere per riferimento i Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che sono più essenziali e chiari (e per me gli unici legittimi). Se dopo il 7 aprile dello scorso anno scadevano i quattro anni di un 4+4 e si doveva procedere alla proroga (punto 6.3), ci voleva il mod.69, se era solo la scadenza di una annualità no. Si cadeva nel punto 6.2 "contratto in corso già registrato" con denuncia nella dichiarazione dei redditi 2012. Così la capisco io e così me l'avevano detta all'Agenzia delle Entrate.

"6.2 Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione
volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del
7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione
e per i contratti prorogati
per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la
cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i
redditi 2011. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e
il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della
cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7.1. L’applicazione della cedolare secca
in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per
l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011.

6.3 Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 l’opzione si
esprime in sede di registrazione del contratto. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non è ancora decorso, l’opzione si esprime con il modello indicato al punto 8.2.”
"


A regime valgono i commi dell'art.1.3. Io ci capisco che, se non si è fatta l'opzione al momento della registrazione, si deve presentare il mod.69 sia in caso di proroga che in caso di scadenza di annualità successiva ma che in entrambi i casi l'opzione valga anche per le annualità a seguire
senza ulteriori adempimenti. Certo che per quest'ultimo caso manca la casella corrispondente sul mod 69.

"1.3.2. In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per il
regime della cedolare secca è esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di
registro, mediante il modello di cui al punto 8.2.

1.4. Il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non
preclude la possibilità di opzione per le annualità successive nel termine per il
versamento dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2.
"

Credo che proprio questi commi dei Provvedimenti aiutino a dare un senso alla frase riportata da Mapeit:

Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale, il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con il modello
69.


Cioè, una volta abbandonato il transitorio, quindi dal 2012, ci si rifa all'art. 1.3 dei Provvedimenti, Provvedimenti che la circolare è riuscita a complicare e in certi casi a snaturare non poco
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Certo, a rigor di logica è così.
Peccato però che a tutt'oggi...
1) nel mod. 69 manchi sempre la casellina per la semplice espressione dell'opzione;
2) che manchi sempre il provvedimento che definisce le modalità di revoca dell'opzione per la cedolare secca.
 

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