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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Oneri deducibili dal pagamento della plusvalenza per un terreno edificabile
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11650" data-attributes="member: 4594"><p>Alle considerazioni pertinenti della ottima Loretta aggiungo una breve sintesi del problema visto che da piu' parti arrivano domande riguardanti i criteri di tassabilità dei terreni edificabili (La cessione del terreno agricolo segue altre regole)</p><p>I terreni edificabili (anche se provenienti da successione o donazione)se ceduti devono essere sempre ed in ogni caso assoggettati a tassazione della eventuale plusvalenza (evidentemente se c'è plusvalenza)</p><p></p><p>La plusvalenza che viene a determinarsi in seguito alla cessione di un terreno edificabile và calcolata detraendo dal prezzo incassato il costo riconosciuto:</p><p></p><p>-che in caso di acquisto a titolo oneroso è pari al prezzo pagato aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato ai fini Istat ( imposte sostenute a monte , la parcella del notaio, gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche da geometra e tutte quelle direttamente riferibile a quella porzione di terreno che si intende porre in vendita.) </p><p>-che in caso di acquisizione a titolo gratuito il valore dichiarato nella denuncia di successione o atto di donazione aumentato di ogni altro costo come sopra e rivalutato in base all'indice Istat</p><p>-che in caso di RIVALUTAZIONE è pari al valore di perizia aumentato delle spese del perito e dell'imposta di rivalutazione- 4%- aumentato delle spese come sopra, sostenute dal giorno di riferimento della perizia (secondo una mia cauta interpretazione )</p><p></p><p>La plusvalenza deve essere dichiarata nel mod.730 o Unico ed è soggetta a tassazione separata (media IRPEF del biennio precedente) a meno che il dichiarante non opti per la tassazione ordinaria .</p><p>Non è piu' prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutita del 20%</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11650, member: 4594"] Alle considerazioni pertinenti della ottima Loretta aggiungo una breve sintesi del problema visto che da piu' parti arrivano domande riguardanti i criteri di tassabilità dei terreni edificabili (La cessione del terreno agricolo segue altre regole) I terreni edificabili (anche se provenienti da successione o donazione)se ceduti devono essere sempre ed in ogni caso assoggettati a tassazione della eventuale plusvalenza (evidentemente se c'è plusvalenza) La plusvalenza che viene a determinarsi in seguito alla cessione di un terreno edificabile và calcolata detraendo dal prezzo incassato il costo riconosciuto: -che in caso di acquisto a titolo oneroso è pari al prezzo pagato aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato ai fini Istat ( imposte sostenute a monte , la parcella del notaio, gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche da geometra e tutte quelle direttamente riferibile a quella porzione di terreno che si intende porre in vendita.) -che in caso di acquisizione a titolo gratuito il valore dichiarato nella denuncia di successione o atto di donazione aumentato di ogni altro costo come sopra e rivalutato in base all'indice Istat -che in caso di RIVALUTAZIONE è pari al valore di perizia aumentato delle spese del perito e dell'imposta di rivalutazione- 4%- aumentato delle spese come sopra, sostenute dal giorno di riferimento della perizia (secondo una mia cauta interpretazione ) La plusvalenza deve essere dichiarata nel mod.730 o Unico ed è soggetta a tassazione separata (media IRPEF del biennio precedente) a meno che il dichiarante non opti per la tassazione ordinaria . Non è piu' prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutita del 20% [/QUOTE]
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