proid

Membro Attivo
Leggo in diversi articoli che nella legge di stabilità 2017 nasce l'obbligo dal primo gennaio di pagare i fornitori in forma tracciabile e non contanti.
Mentre prima era in teoria consentito ad esempio incassare 1000 euro dai condomini, pagare con quei mille 100 euro ad un fornitore e versare nel conto la rimanenza ora questa pratica (peraltro poco trasparente) non sarebbe piu possibile.
Ci sarebbero anche sanzioni consistenti.
Ho cercato nel testo della legge ma non ho trovato niente : http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0026s1.pdf

Avete maggiori dettagli su questi vincoli?
Riguardano qualsiasi fornitore e qualsiasi importo o solo queli lavori es. per le detrazioni fiscali?
Ciao
 

proid

Membro Attivo
Si certo nel testo della riforma c'è l'obbligo di far transitare le somme nel conto del condominio.

C'e' però l'ambiguità che una parte delle interpretazioni consentirebbe il transito nella forma che ho esposto prima (incasso contanto, pago fornitore con quei contanti e verso la rimanenza nel conto). Cosa che peraltro non condivido.

Sembrerebbe che ora con la legge di stabilità 2017 questa ambiguità sia stata finalmente tolta obbligando che qualsiasi pagamento sia tracciabile quindi fatto con assegno o bonifico.
Non trovo però traccia esplicita nel testo della riforma.

In ogni caso non ho mai capito come possa applicarsi a i piccolissimi pagamenti tipo un euro di fotocopie dato che prendendo alla lettera la cosa dovrei fare un assegno di un euro che la copiesteria non mi accetterebbe mai.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
C'e' però l'ambiguità che una parte delle interpretazioni consentirebbe il transito nella forma che ho esposto prima (incasso contanto, pago fornitore con quei contanti e verso la rimanenza nel conto)
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi...
Quindi nessuna interpretazione corretta consentirebbe quanto sopra.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sembrerebbe che ora con la legge di stabilità 2017 questa ambiguità sia stata finalmente tolta obbligando che qualsiasi pagamento sia tracciabile quindi fatto con assegno o bonifico.
Non trovo però traccia esplicita nel testo della riforma.
Premesso che non c'è nessuna ambiguità, l'art. 1, comma 36 della legge di bilancio 2017 (che nella sua prima sezione contiene quanto si definiva legge di stabilità prima delle modificazioni introdotte dalla legge n. 163/2016) prevede, quando entrerà in vigore, l'aggiunta di questi due commi all'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973:
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Quindi le novità (le modificazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017) riguarderanno esclusivamente il pagamento dei corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ora questa pratica (peraltro poco trasparente) non sarebbe piu possibile.
Cosa che peraltro non condivido.

Sulla corretta interpretazione ha già risposto esaurientemente @Nemesis...mi limitio a rilevare l'inconsistenza del tuo pensiero e della finalità della Legge.
Se un amministratore paga in contanti un fornitore perchè esiste una regolare fattura/ricevuta/scontrino...dove sarebbe "l'opacità" ???

Che le somme che transitano a bilancio siano "certificate" da una "distinta di versamento" piuttosto che da una di "bonifico" o di un "assegno" rispetto ad un "cash" nulla muta.
 

proid

Membro Attivo
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi...
Quindi nessuna interpretazione corretta consentirebbe quanto sopra.

Quindi in definitiva dalla riforma del condominio è in vigore che incassi e pagamenti devono transitare distintamente come singoli movimenti nel conto bancario/postale.

In più con la legge di stabilità 2017 si aggiungono due commi all'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973
Il nuovo comma 2-bis regolamenta le modalità di versamento delle ritenute e il nuovo comma 3-bis impone che queste ritenute siano versate da conti intestati al condominio pena sanzioni.

Queste variazioni della legge di stabilità quindi non avevano niente a che vedere dall'obbligo di pagare le fatture dei fornitori con movimenti distinti tramite conto corrente.

Ho capito bene?
 

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