remida

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Buongiorno,
la conduttrice del mio appartamento deve rilasciarlo entro fine mese di ottobre. L'appartamento fu consegnato dipinto e pulito.
Ora, al rilascio del prox 31.10, si rifiuta di dipingerlo poichè sostiene che nel contratto non c'è scritto che deve dipingerlo e se lo deve fare vuole che le trovi dei riferimenti di legge.
Nel contratto c'è anche scritto che deve lasciarlo come trovato e per quanto non previsto si fa riferimento al codice civile, usi locali e norme vigenti.
Gentilmente se mi mandate qualche riferimento al fine di tutelarmi grazie.
Remida
 

Elisa Vicariotto

Nuovo Iscritto
Quel che cerchi è l'art. 1590 c.c. a mente del quale il conduttore deve restituire la cosa nel medesimo stato in cui è stata consegnata. Tieni presente inoltre che, in mancanza di un iniziale verbale di consegna (contenente la descrizione dettagliata dello stato dell'immobile), si presume che l'abitazione sia stata consegnata in buono stato di manutenzione e spetterà al conduttore fornire la prova contraria.
Se la conduttrice si rifiuta di ritinteggiare la casa, ti consiglierei di farle firmare, alla liberazione, un verbale di consegna (andrebbe sempre fatto) in cui si dia atto della mancata tinteggiatura oltre che degli eventuali ulteriori danni; le scriverai poi una raccomandata in cui dichiari di trattenere dal deposito cauzionale (che ha proprio tale scopo) l'importo necessario per la ritinteggiatura.
 

Ottavio Locatelli

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redigi il verbale di consegna immobile in cui si evince l'attuale stato (fai pure anche foto) cosi è inequivolcabile l'attuale stato. in seguito farai fare preventivo ritinteggiatura e trattieni importo dalla caparra che non sei obbligata a ridare subito, ma solo dopo verifica che tutto sia a regola d'arte cosi come lo ha trovato l'inquilina. inoltre IMPORTANTISSIMO visto che l'in
 

Ottavio Locatelli

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..c'è stato errore di invio!!!! sorry!!!! dicevo importantissimo anche se l'appartamento ero autonomo a metano l'inquilino ti deve dare il libretto della caldaia di cui ha avuto l'uso e la manutenzione. libretto che deve essere stato aggiornato con i collaudi obbligatori.
 

ilario

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Elisa Vicariotto ha scritto:
Quel che cerchi è l'art. 1590 c.c. a mente del quale il conduttore deve restituire la cosa nel medesimo stato in cui è stata consegnata. Tieni presente inoltre che, in mancanza di un iniziale verbale di consegna (contenente la descrizione dettagliata dello stato dell'immobile), si presume che l'abitazione sia stata consegnata in buono stato di manutenzione e spetterà al conduttore fornire la prova contraria.
Se la conduttrice si rifiuta di ritinteggiare la casa, ti consiglierei di farle firmare, alla liberazione, un verbale di consegna (andrebbe sempre fatto) in cui si dia atto della mancata tinteggiatura oltre che degli eventuali ulteriori danni; le scriverai poi una raccomandata in cui dichiari di trattenere dal deposito cauzionale (che ha proprio tale scopo) l'importo necessario per la ritinteggiatura.
:applauso:
 

Jack

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Io sono andato in causa per questo problema( imbiancatura appartamento),ma il giudice a dato ragione al conduttore, adducendo che è uno stato d'uso e che il locatore percepisce un affitto e di conseguenza mi ha condannato a pagare le spese.Attenzione, di non andare a spendere di più del costo dell'imbianchino,al sottoscritto è successo.Gli avvocati costano ( giustamente) e non poco.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal Codice Civile :
Art. 1590 Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.

Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.


Se il "perimento" è dovuto alla sola vetustà non deve ritinteggiare, se ha lasciato tanti buchi, abrasioni ecc. vi deve provvedere o è lecito trattenerne il costo dalla cauzione.
 

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