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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 461251" data-attributes="member: 15253"><p>Si considerava "abitazione principale". "Prima casa" è cosa diversa.</p><p></p><p>Sì.</p><p>Per effetto della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (tra altre norme) dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore <u>e i componenti del suo nucleo familiare</u> dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale <u>il possessore</u> dimora abitualmente e risiede anagraficamente».</p><p>L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purché si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 461251, member: 15253"] Si considerava "abitazione principale". "Prima casa" è cosa diversa. Sì. Per effetto della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (tra altre norme) dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore [U]e i componenti del suo nucleo familiare[/U] dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale [U]il possessore[/U] dimora abitualmente e risiede anagraficamente». L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purché si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione. [/QUOTE]
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