Il tutto deve essere registrato presso un notaio e, se non ho capito male, la validità di questa registrazione è di 10 anni. Entro quella data quindi si dovrebbe concludere.
Come avevo già scritto, il contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, deve essere
trascritto.
La trascrizione nei registri immobiliari produce l’effetto di "prenotare" il futuro acquisto dell’immobile, e la norma istitutiva (art. 23, primo comma, del D.L. n. 133/2014) rinvia alla disciplina relativa alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita (art. 2645-bis c.c.), ma estendendo il termine triennale ivi previsto per arrivare a coprire tutta la durata del contratto concordata tra le parti, fino a dieci anni dalla data della stipula. Dato che le parti sono libere di concordare la durata del contratto fino a dieci anni, viene superato uno dei principali ostacoli alla diffusione dei contratti di rent to buy, che potevano in precedenza usufruire della tutela fornita dalla trascrizione soltanto nel limite dei tre anni previsti per il contratto preliminare di compravendita.
Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.