Salve, vorrei sapere quali diritti abbiamo io e miei sorelle.
La madre ci ha donato la nuda proprieta di un appartamento a ciascuna di noi più di 25 fa. L' usufrutto ha lasciato a se stessa per tutti tre.
Una sorella già abitava nel appartamento donato e da allora abita li.
Altra sorella dal 2009 ha in uso tutto suo l'appartamento donato.
Ed appartamento donato a me ancora ha in usufrutto la mia madre che ha 85 anni.
La mia domanda è - adesso la madre continua di avere diritto di usufrutto e quindi di abitare in qualsiasi di queste tre case, se vuole, o no?
Grazie.
Andiamo con ordine.
-1) Se Sua madre si è riservata l'usufrutto di tutte e tre gli immobili, allora ha il diritto di andarci ad abitare come se ne fosse la proprietaria. Il problema di una perdita del diritto non si pone poichè, come da Lei riferito, Sua madre nei tempi debiti ha sottoscritto un contratto di comodato gratuito cone le figlie che abitano negli immobili, quindi la paventata prospettiva di una azione per usucapione dovrebbe mancare di consistenza, essendo dimostrabile la mancanza dell'
animus possidendi (ed infatti l'immobile sarebbe occupato non quale
possessore ma quale
comodatario); trattandosi di comodato gratuito, inoltre, può essere chiesta la restituzione del bene in qualsiasi momento.
-2) Se il valore degli immobili donati è diverso potrebbe effettivamente porsi il problema della collazione futura. L'aver concesso il comodato gratuito non rientra, all'attuale stadio di evoluzione della giurisprudenza, tra le donazioni, neppure indirette; a tal riguardo la Cassazione così ha statuito:
"In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”.
(Cass. n. 24866/2006). Tale orientamento giurisprudenzialela in tutta sincerità non mi trova d'accordo, essendo contraria allo spirito dell'
art. 769 C.C. che non preclude espressamente l'ipotesi in questione. Bisogna tuttavia tener conto che un Giudice difficilmente emetterebbe una pronuncia difforme, anche se ciò non è comunque, in teoria, impossibile.
In ogni caso tenga presente che nelle donazioni non rientrano solo i beni immobli, ma anche le somme di denaro, i pagamenti di debiti e altro; quindi in una eventuale collazione anche ciò avrebbe il suo peso, qualora donazione del genere ci siano state.
-3) Assistenza al genitore anziano. Su questo chi volesse approfondire può consultare quanto ho scritto qui:
genitori anziani - diritti e doveri dei figli ; in breve andrà precisato che, pur mancando una precisa legge che obblighi all'assitenza morale dei genitori anziani e malati, esiste tuttavia l'
art. 591 C.P. che punisce l'abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse per malattia e vecchiaia.