francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
non solo ma devi far risultare il tutto presso la ex Conservatoria dei Registri Immobiliari. Con questa risultanza che è più probante la proprietà rispetto al CAtasto rendi edotti tutti (la casa di cura, l'amministratore di sostegno e gli inquilini) che tu sei il pieno proprietario dell'immobile che dalla data di morte tu sei subentrato per diritto alla usufruttuaria che quindi i soldi trattenuti dalla data di morte sono detenuti illegalmente.
grazie, dove si trova questo ufficio?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non bisogna fare altro.
ok.
Mi è tornato in mente una discussione dove l'usufruttuaria, qualche tempo prima di morire, aveva affittato l'appartamento. Con la morte della signora il nudo proprietario, diventato pieno proprietario, pretendeva l'affitto dagli inquilini ma è emerso che l'affitto generato dall'usufrutto, era da considerare come facente parte della massa ereditaria, per cui fino alla fine della locazione, il fitto spettava agli eredi.
 

francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera,
- l'Avvocato curatore dell'eredità ex Amministratore di sostegno ha risposto con una mail
e, devo inviare copia autenticata dell'atto d'acquisto della nuda proprietà, l'unione della proprietà, e una certificazione del notaio, codice fiscale e documento d'identità e predisporrà la richiesta al giudice tutelare dello storno dei canoni successivi alla morte dell'usufruttuaria.
-gli inquilini hanno accettato di versare gli importi dei canoni dei prossimi mesi sul mio c/c.
uno di questi in ritardo di tre mesi ha versato tempestivamente gli importi di luglio,agosto e settembre e, si è recato a registrare AE il rinnovo del contratto d'affitto.
- l'Agenzia Delle Entrate, ha registrato il primo contratto e ha raccettato il mio primo subentro come locatore.
gli altri inquilini hanno collaborato per rinnovare i loro contratti d'affitto non più rinnovati da due quadrienni presso l'Agenzia Delle Entrate, e tra qualche giorno si farà il subentro nei loro contratti d'affitto come locatore.

ho preferito fare registrare i vecchi contratti d'affitto (non più registrati) per evitare ripercussioni AE su di me, perche riceverò gli importi da gennaio scorso dal tribunale (giudice tutelare) e i bonifici ricevuti dei tre mesi precedenti senza avere pezza giustificativa e non trovavo un modo migliore per essere in regola.

mi sarebbe piaciuto avere stipulato i contratti personalmente, ma troppo complicato poi garantirsi che tutto si sia svolto coi tempi dei vecchi contratti.

vi aggiornerò lunedì.

si possono annullare i contratti commerciali 6+6 all'inizio del primo anno della seconda annualità ?
stipulando un nuovo contratto commerciale sono obligato a fare 6+6 ?
cordialità Francesco
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
si possono annullare i contratti commerciali 6+6 all'inizio del primo anno della seconda annualità ?
No, il locatore non può inviare la disdetta al conduttore per risolvere il contratto in qualsiasi momento.
Solo alla fine del sesto anno se ricorrono i motivi richiesti dalla legge, oppure alla fine del dodicesimo anno. Sempre osservando il preavviso di legge, e considerando che in determinati casi il conduttore a cui non viene rinnovato il contratto ha diritto all'indennità per perdita di avviamento.

stipulando un nuovo contratto commerciale sono obbligato a fare 6+6 ?
Sì.
Esiste la possibilità di stipulare contratti commerciali transitori, ma solo se l'attività che si svolge nel locale ha effettivamente carattere transitorio. Ad esempio attività di natura stagionale.

Le locazioni commerciali sono regolate dalla legge 392/1978 (artt. 27 e seguenti), a cui ti devi adeguare. Piuttosto di commettere errori è opportuno che ti rivolgi ad un consulente esperto in materia.
 

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