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Nel Quadro RB-Redditi dei fabbricati- del mod. Redditi PF2025 è stata inserita una nuova sezione relativa agli affitti brevi:

SEZIONE III – Codice Identificativo Nazionale (CIN)

L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalita’ turistiche, a locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito; il CIN deve essere richiesto inoltre per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
Colonna 2 (Mod. n.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato.
Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.
 

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