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quindi avete stabilito una sorta di attribuzione del valore delle singole proprietà immobiliari.L' art. 1123 del c.c. recita (a mente): le spese condominiali vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della porzione di piano posseduta.Quindi se il criterio è stato approvato dalla maggioranza è stato creato un metodo per la suddivisione delle spese che costituisce un precedente per tutte le altre spese condominiali.Quindi per il vano scale la suddivisione della spesa di tinteggiatura, in mancanza della apposita tabella " scale ed ascensore" si potrà usare il criterio usato per la suddivisione della spesa per il rifacimento del tetto.secondo me puoi ricorrere ad un istituto di Mediazione per costringere tutti i condomini ad approvare la spesa per una tabella millesimale di proprietà come cristo comanda.
quindi avete stabilito una sorta di attribuzione del valore delle singole proprietà immobiliari.
L' art. 1123 del c.c. recita (a mente): le spese condominiali vanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della porzione di piano posseduta.
Quindi se il criterio è stato approvato dalla maggioranza è stato creato un metodo per la suddivisione delle spese che costituisce un precedente per tutte le altre spese condominiali.
Quindi per il vano scale la suddivisione della spesa di tinteggiatura, in mancanza della apposita tabella " scale ed ascensore" si potrà usare il criterio usato per la suddivisione della spesa per il rifacimento del tetto.
secondo me puoi ricorrere ad un istituto di Mediazione per costringere tutti i condomini ad approvare la spesa per una tabella millesimale di proprietà come cristo comanda.
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