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Grazie anche a te: e per la cronaca il mio non era un intervento "contrario": volevo solo ricordare che alcuni principi sono derogabili. E non sapendo come nel vostro condominio vi siete regolati in passato, non si poteva escludere che in precedenza si fosse seguito anche un diverso approccio.Ringrazio tutti del vostro tempo e delle gentili risposte . a Favore o Contrarie
Anche se Dimaraz si stupirà, credo tu sbagli: non mi è chiarissimo dove sia allocato questo benedetto negozio: il fatto di essere a fianco al portone d'ingresso non significa molto. Ma se fosse sotto un diverso tetto, in un corpo fabbrica diverso dall'edificio condominiale, potrebbe certamente invocare l'art. 1123 (sempre che si sia sempre seguito quel criterio).l'articolo che hai menzionato tu non ha niente a che fare con il tuo caso.
Nessuno ha contraddetto tale affermazione. Così stabilisce l'art. 1123, che è comunque derogabile. E non solo se specificato sui RdC, che di solito non sono così dettagliati, specie se datati.scusate ma in un edificio condominiale con una sola scala, se si rompe la colonna di scarico dei gabinetti degli appartamento collocati sul lato destro dell'edificio, la spesa di riparazione è a carico dei proprietari degli appartamenti che usano detto scarico, tranne che nel RdC sia disposto per la condominialità di tutte le tubazioni.
Nella fattispecie c'è un tubo di alimentazione che quando entra nell'edificio presenta una diramazione che raggiunge il negozio Vedi l'allegato 7572
l'articolo che hai menzionato tu non ha niente a che fare con il tuo caso.
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