Con la sospensiva del mutuo, l’assegno non trasferibile dovrebbe restare in deposito fiduciario all’agente immobiliare.
È una somma in deposito, non ancora definibile come "caparra confirmatoria", sarà tale, ad accettazione proposta, una volta consegnata al venditore.
Con l'atto di erogazione forse intendi l'erogazione del mutuo da parte della banca, certamente andrebbe inserita una clausola sospensiva nella proposta di acquisto e di restituzione della caparra in caso di mancato ottenimento del mutuo, è bene che sia sempre specificato.
La caparra è un elemento confirmatorio che dimostra soprattutto l'impegno da parte tua, ma non è obbligatoria, tuttavia ne risulterebbe un accordo più debole.