La norma è valida per qualsiasi credito nei confronti del condominio, a prescindere dal tipo di spese da cui deriva.
Ciò non influisce sul comportamento del creditore.
Giurisprudenza non è di questa opinione... perché va tenuto conto del combinato disposto.
Occorre preliminarmente distinguere sul tipo di "spesa straordinaria" perché un conto è il compenso di un professionista... certamente diversa una 'manutenzione straordinaria" per la quale norma impone la precostituzione di idoneo fondo (anche per "stati di avanzamento)
pena la nullità della delibera.
E se la delibera di appaltare i lavori è nulla allora l'amministratore non ha facoltà di commissionare il lavoro e nemmeno quella di agire con Decreto Ingiuntivo nei confronti dei morosi ...e quindi nemmeno il terzo creditore potrà chiedere conto ai singoli morosi.
Nello specifico della causa servirebbero ulteriori elementi ma esiste sentenza di un Giudice...si sarà attenuto a giurisprudenza prevalente.