Il disabile ha diritto di installare un ascensore all'esterno dell'edificio condominiale, anche con l'eventuale dissenso degli altri condòmini, non costituendo ciò un'innovazione, ma una mera modifica, necessaria per il miglior godimento della cosa ( vedi art.1102 codice civile) anche occupando un'area esterna comune il tutto contemperando l'esigenza di tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale con l'esigenza di eguaglianza e solidarietà dovuta nei confronti dei disabili. Anche l'escavazione del sottosuolo finalizzata alla struttura di sostegno è a mio parere legittima purchè non arrechi danni attuali o futuri all'edificio condominiale in particolare in maniera di statica e sicurezza generale.
Pare evidente dagli articoli seguenti l'assistenza di un tecnico
La Legge 13
Ecco cosa prevedono gli articoli 2 e 3 (nel testo vigente) della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 a proposito di opere di eliminazione di barriere architettoniche nei condomini e rispetto alle distanze dai confini.
"2.1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. ( seconda convocazione maggioranza favorevole di un terzo delle teste e 333.333 millesimi di proprietà)
2.2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 (divieto di fare l'opera per instabilità e insicurezza) , secondo comma, e 1121, terzo comma, (I condomini dissensianti in seguito pagando il dovuto possono richiedere di fruire dell'ascensore) del codice civile.
3.1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
3.2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune."