gilberto pellegrini

Nuovo Iscritto
ABITO IN UNO STABILE DI 4 PIANI, POSSIEDO 2 APPARTAMENTI UNO AL 2° PIANO PER MIO FIGLIO IN COMODATO D'USO, AL TERZO CI ABITO CON MIA MOGLIE, IN SEGUITO AD UN INTERVENTO DI 4 BEYPAS FACCIO SEMPRE PIU' FATICA A FARE LE SCALE, PERCIO' VORREI METTERE L'ASCENSORE, MA SU 12 CONDOMINI SOLO ALTRI 2 SONO D'ACCORDO.
(DOMANDA)- 3 CONDOMINI POSSONO OCCUPARE LO SPAZIO CONDOMINIALE NECESSARIO, ESSENDO UN ASCENSORE ESTERNO, SERVE UNA DELIBERA DEL CONDOMINIO? I LAVORI VEREBBERO AFFIDATI AD UNA DITTA SPECIALIZZATA CHE SI OCCUPEREBBE DELLE RICHIESTE E CERTIFICAZIONI CHE LA LEGGE PREVEDE.
RINGRAZIO CHI GENTILMENTE MI PUO' FORNIRE TALE INFORMAZIONE Gilberto
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il disabile ha diritto di installare un ascensore all'esterno dell'edificio condominiale, anche con l'eventuale dissenso degli altri condòmini, non costituendo ciò un'innovazione, ma una mera modifica, necessaria per il miglior godimento della cosa ( vedi art.1102 codice civile) anche occupando un'area esterna comune il tutto contemperando l'esigenza di tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale con l'esigenza di eguaglianza e solidarietà dovuta nei confronti dei disabili. Anche l'escavazione del sottosuolo finalizzata alla struttura di sostegno è a mio parere legittima purchè non arrechi danni attuali o futuri all'edificio condominiale in particolare in maniera di statica e sicurezza generale.
Pare evidente dagli articoli seguenti l'assistenza di un tecnico

La Legge 13
Ecco cosa prevedono gli articoli 2 e 3 (nel testo vigente) della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 a proposito di opere di eliminazione di barriere architettoniche nei condomini e rispetto alle distanze dai confini.

"2.1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. ( seconda convocazione maggioranza favorevole di un terzo delle teste e 333.333 millesimi di proprietà)

2.2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 (divieto di fare l'opera per instabilità e insicurezza) , secondo comma, e 1121, terzo comma, (I condomini dissensianti in seguito pagando il dovuto possono richiedere di fruire dell'ascensore) del codice civile.

3.1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

3.2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune."
 

carlo.b

Membro Attivo
Per realessandro:
secondo quanto previsto al punto 2.2 della Legge 13/'89 da Te riportato, è consentita l'installazione, senza consenso del condominio, di servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili. Per gli ascensori è prevista la sola modifica delle porte di accesso agli ascensori (quindi devono essere già esistenti).
Sei certo che sia consentita anche l'installazione ex-novo? :?
Grazie per il contributo che mi darai per colmare questa mia lacuna (non si smette mai di imparare). :)
Saluti.
Carlo
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Il Tribunale di Milano (sentenza del 19/9/1991) ha ritenuto che, anche se
nell’edificio non vivono portatori di handicap, l’installazione dell’ascensore possa essere
deliberata a maggioranza ridotta poiché finalizzata a consentire l’accesso anche ai disabili che
dovessero recarvisi occasionalmente e non solo a coloro che vi abitano stabilmente. Per
l’installazione dell’ascensore o di altra apparecchiatura che consenta il superamento delle
barriere architettoniche, il disabile o chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela, deve
sottoporre al vaglio dell’assemblea una richiesta scritta. La condizione di disabile deve essere
accertata dalla speciale commissione prevista dalla legge 104/1992, art. 4. L’assemblea deve
deliberare entro tre mesi dalla richiesta; se il termine non viene rispettato o se la richiesta non è
approvata, il disabile può installare a proprie spese il servoscala e ogni altra struttura mobile e
facilmente rimovibile che ne faciliti i movimenti. L’installazione dell’ascensore condominiale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche può essere vietata, però, se comporta una
sensibile riduzione delle dimensioni delle scale condominiali
(Cassazione n. 12847/2007)
qualora – pur garantendo l’accessibilità e la visitabilità – comporti la riduzione della rampa,
rendendo disagevole il contemporaneo passaggio di due persone e problematico il trasporto di
oggetti di grosse dimensioni.
 

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