Mi permetto di richiederti se il nick "stecca" e "pignatti" si riferiscano sempre a te o per lo meno allo stesso caso. In ogni caso ti posto il link alla discussione che tratta lo stesso caso.
Come potrai leggere un interlocutore, H&F, ha introdotto un aspetto decisamente innovativo rispetto all'orientamento finora seguito dalla giurisprudenza (sentenza C:C: 18477-2010): questa parrebbe, uso il condizionale, affermare che basta la maggioranza per approvare i millesimi.
Approfitto di questa doppia sede di discussione per esprimere le mie perplessità sulla portata e corretta interpretazione della succitata sentenza. (con H&F ho avuto frequentissimi scontri: non sopporta che qualcuno faccia anche solo velatamente obiezioni sulla sua conclusione, e se contraddetto copre di insulti.)
Proprio mentre tu ponevi qui la domanda stavo navigando in rete alla ricerca del testo di questa sentenza, che mi ha certamente incuriosito.
Per ora ne ho trovate 3 o 4 : una del 2009, 2 del 2010 antecedenti di qualche mese da quella citata da H&F, tutte di cassazione, praticamente con il medesimo presidente (Triola) e relatore. Tutte si rifanno all'art. 68 e 69 d.a.c.c..
Solo l'ultima sembra accettare il criterio di maggioranza.
In un sito viene comunque riportato un commento dello stesso Triola, che in merito alla 18477 avrebbe precisato che " i casi in cui sarà possibile la revisione a maggioranza delle tabelle sono quelli di cui all'art. 69 dacc."
Una interessante disamina della n. 18477 è contenuta in una risposta dell'esperto del 24 ore, che esamina le implicazioni e le incongruenze che si vengono a creare.
Concluderei quindi che, siamo arrivati al massimo dell'incertezza sul diritto: ma lascio a più esperti la disamina. Una cosa è certa Per il C.C. hai ragione per chiedere la revisione: per ottenerla non sarà facile evitare il giudice, ma non si sa mai. Magari la minaccia di procedere, fa ammorbidire i più riottosi.
Sulla situazione di origine del tua u.i. è invece interessante saperne di più: se non è sopraelevazione, immagino si tratti di sottotetto trasformato in mansarda abitabile e regolarizzato con un condono.
Io rientro proprio in questo caso: ed all'origine il costruttore aveva già stabilito una differenza nei millesimi dell'ultimo piano con sottotetto accessibile e non abitabile, rispetto ai piani sottostanti: certo valorizzava solo una superficie a magazzino. Quando è stata trasformata, da tutti i proprietari dell'ultimo piano, alcuni condomini hanno chiesto la revisione millesimale, altri si sono opposti: nel mio caso ero indifferente, per la semplice ragione che in pratica l'incremento che avrei avuto sarebbe stato marginale. In ogni caso non se ne è fatto niente. Ma è evidente che in caso di scorporo dlla mansarda dall'u.i sottostante una qualche ripartizione dei mm andava fatta.
Ancora un mio comemnto sulla strana sentenza 18477:
tu all'assemblea deliberativa non avresti titolo per partecipare....
... ma leggi anche le conclusioni del sole 24 ore.
Buona lettura.
Ecco le altre sentenze:
Cassazione n. 24132 del 23/11/2009 : La modifica dei millesimi contenuti nel reg. contrattuale in caso di nuove unità imm. deve avvenire all'unanimità o per atto dell'autorità giudiziaria.
Cassazione n. 7300 del 26/03/2010
Cassazione n. 3001 del 10/2/2010
CONDOMINIO: revisione e modifica delle tabelle millesimali (Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 3001 del 10.2.2010 – Dott. Giuseppe Nuzzo)
Cassazione 13/11/2009 n 24132: La modifica dei millesimi contenuti nel regolamen
Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n.18477-2010: l’assemblea del condominio può approvare i millesimi a maggioranza | Immobili & Condominio
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