Non ci sto capendo niente (non sono del mestiere, quindi un po' scusata...). Premetto che faccio già riferimento al Codice Civile per come entrerà in vigore dal 17 giugno prossimo.
All'art. 1138 del C.C. leggo che "Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. (1) Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107."
Immagino che la stessa maggioranza riguardi sia la formazione che la revisione. O sbaglio?
Al secondo comma dell'art. 1136, leggo che: "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio".
Quanto poi alle "Modificazioni delle destinazioni d'uso", Art. 1117-ter. (1) del C.C., leggo che
"Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni." ... poi seguono le modalità piuttosto impegnative della convocazione.
Ma allora, ergobbo, perchè parli di 1000/1000? Il fatto che il regolamento sia di natura contrattuale cambia le cose?
C'è un qualche riferimento normativo che mi puoi dare? grazie