Che cos’è un passo carraio?
E’ un qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio.
“Per passo carrabile si intende l’insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un’area privata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico.” (art. 22 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione art. 44 e seguenti)
Chi è tenuto a pagare il canone?
- il proprietario dell’area privata cui si accede attraverso il passo carrabile.
- i proprietari dell’area di pertinenza comune, nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile. Il canone è dovuto in solido e non è frazionabile.
- I proprietari in condominio, attraverso l’amministrazione condominiale, per i passi carrai a servizio di aree condominiali. Il pagamento del canone imputato è richiesto direttamente all’amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso. L’amministratore provvede al pagamento del canone con ripartizione fra i proprietari dell’area comune, secondo le norme civilistiche in materia di condominio.
Quali sono le esenzioni?
- I passi carrai specificatamente destinati a disabili non sono soggetti al canone.
Ha diritto all’esenzione il proprietario esclusivo dell’area pertinenziale al passo carraio, portatore di disabilità riconosciuta ( ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996) , residente e in possesso del relativo contrassegno per l’auto. (si chiede di allegare copia della documentazione sanitaria)
- i passi carrai che abbiano una larghezza utile inferiore a 1,5 metri
- gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili
- i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi ( punto f del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446)
- i passi carrai di Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), aventi diritto alle agevolazioni previste, per le sole attività istituzionali. Non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, così come previsto dall’art.23 comma 1, lettere a) e b)
- i passi a raso (si dice "passo a raso" il passo carrabile privo di manufatto, ossia costruito a raso con il manto stradale o comunque privo di un'opera visibile)
Comunque la questione del paganento del passo carraio a Raso è un bel match
si sta aspettando una sentenza dal TAR.