maidealista

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Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, hanno chiarito, con una lunga motivazione redatta da Roberto Michele Triola, che «la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino (...) ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica». La delibera che approva le tabelle, quindi, per la Cassazione sancisce «il risultato di una operazione tecnica (...) ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale».
La motivazione smonta decenni di giurisiprudenza della Cassazione stessa. Cancella la teoria per la quale l'approvazione della tabella millesimale costituirebbe un «negozio di accertamento» del diritto di proprietà sulle parti comuni e quella per cui costituisca fonte dell'obbligo dei condomini di concorrere nelle spese, (dato che in realtà tale obbligo deriva direttamente dalla legge); la tabella non incide quindi sul valore dalla proprietà, come ritenuto comunemente, ma semplicemente sugli obblighi contributivi.

Da : Tabelle millesimali più facili - Il Sole 24 ORE
+
.Studio Legale Spallino: Modifica delle tabelle millesimali: addio all'unanimità.
:daccordo:
 

StLegaleDeValeriRoma

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Professionista
La sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010 in materia di modifica delle tabelle millesimali deve essere letta con attenzione in quanto solo parzialmente innovativa rispetto alle precedenti decisioni sulla maggioranza necessaria in assemblea.
Avv. Luigi De Valeri
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La sentenza 18 477 del 9 agosto 10 rischia di essere a male interpretata. Essa ha valore quando per esempio si è verificata una sopraelevazione, un amplimento, un cambio di destinazione e non cosi' a "capocchia" quando a una certa maggioranza di condomini viene in mente di farlo forti dei loro millesimi di maggioranza.
Se cosi' fosse si perpetrerebbero soprusi a carico delle minoranze.
La sentenza insomma dice un' altra cosa: quando subentrano fatti nuovi che in fatto modificano le proporzioni attaverso un' analisi tecnico-logica ( il tecnico preposto fra l'altro deve redigere una nuova tabella seguendo linee di comportamento determinate dal Ministero e per cui non arbitrarie) , in tal caso a maggiranza l'assemblea può approvare tali modifiche che ripeto sono fatte su base tecnico- logica e pertanto supportate da motivazione riscontrabile.
 
F

FRANCOPAU66

Ospite
Da qualche parte ho letto che la revisione delle tabelle millesimali sono a carico di chi ne ha creato la necessità. Vi risulta?
Ciao
Franco
 

marita pagani

Nuovo Iscritto
Nel condominio sono stati eseguiti parecchi lavori con aumento di volumetria nei singoli appartamenti , tali aumenti non partecipano alle spese condominiali in quanto non conteggiate nei millesimi, ora si possono rivedere?
 

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