salves

Membro Assiduo
Professionista
Il quesito non e sull'approvazione, ma su quanto previsto nel regolamento a quanto pare contrattuale, hanno per inciso che deve richiedere parere all'assemblea.
In ogni caso la copertura non è esclusiva ma condominiale.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
In ogni caso la copertura non è esclusiva ma condominiale.
se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.
Comunque si vede che non hai letto il collegamento che ti ho postato:
" il Tribunale di Milano rigettava l’impugnativa della delibera condominiale con la quale era stata disattesa dall’assemblea l’autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all’ultimo piano del fabbricato. A tal fine osservava che le opere, per le quali era richiesta l’autorizzazione, erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 6 del regolamento condominiale contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell’edificio, ..... la Corte d’Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell’edificio condominiale i quattro abbaini ........ La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini ..... il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. Per la Cassazione, il ragionamento è corretto...."
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Il caso della discussione secondo me è diverso, stante nel regolamento l’obbligo di avere delibera positiva dell’assemblea.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.
Comunque si vede che non hai letto il collegamento che ti ho postato:
" il Tribunale di Milano rigettava l’impugnativa della delibera condominiale con la quale era stata disattesa dall’assemblea l’autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all’ultimo piano del fabbricato. A tal fine osservava che le opere, per le quali era richiesta l’autorizzazione, erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 6 del regolamento condominiale contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell’edificio, ..... la Corte d’Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell’edificio condominiale i quattro abbaini ........ La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini ..... il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. Per la Cassazione, il ragionamento è corretto...."
👌
 

usonian

Membro Junior
Professionista
se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.
Comunque si vede che non hai letto il collegamento che ti ho postato:
" il Tribunale di Milano rigettava l’impugnativa della delibera condominiale con la quale era stata disattesa dall’assemblea l’autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all’ultimo piano del fabbricato. A tal fine osservava che le opere, per le quali era richiesta l’autorizzazione, erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 6 del regolamento condominiale contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell’edificio, ..... la Corte d’Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell’edificio condominiale i quattro abbaini ........ La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini ..... il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. Per la Cassazione, il ragionamento è corretto...."
ll fatto sia l'unico a trarre beneficio dell'abbaino con la sua finestra, non fa di questa struttura una sua proprietà esclusiva, senza atto notarile, è proprietà condominiale sotto ogni aspetto. Altrimenti per lo stesso principio, sono tutti legittimati fare nuove aperture a beneficio del proprio appartamento. Con ciò non dico cambiano i suoi diritti, ma solo il modo di procedere ed essere legittimato dal condominio a esercitarli. Il condominio, se non ha motivi validi o prove concrete che dimostrano il velux viola il regolamento condominiale o il C.C. è obbligato esprimere parere favorevole e autorizzare l’opera. Contrariamente, il proprietario è costretto rivendicare e ottenere il proprio diritto in tribunale. Un motivo per il quale non torna il fatto che abbia ottenuto le autorizzazioni comunali. Il tecnico che presenta la pratica… alla voce che chiede … se il proprietario ha titolarità esclusiva del bene per eseguire l’intervento … se non è suo il tetto, o dichiara il falso oppure???
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
ll fatto sia l'unico a trarre beneficio dell'abbaino con la sua finestra, non fa di questa struttura una sua proprietà esclusiva, senza atto notarile, è proprietà condominiale sotto ogni aspetto.
C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune? Come ho già avuto modo di scrivere l'abbaino è un tipo di finestra, forse sul tuo atto notarile sono citate le finestre che hai acquistato con l'appartamento?
L' unico caso in cui gli abbaini siano condominiali è quello in cui questi servano per illuminare un sottotetto condominiale.
Il tecnico che presenta la pratica… alla voce che chiede … se il proprietario ha titolarità esclusiva del bene per eseguire l’intervento
caso mai il tecnico rilascia il benestare a fare lavori salvo il diritto di terzi sulla medesima unità immobiliare.
Comunque se sei convinto del tuo convincimento perché scrivi in un sito di discussioni? Prova a sentire un avvocato.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune? Come ho già avuto modo di scrivere l'abbaino è un tipo di finestra, forse sul tuo atto notarile sono citate le finestre che hai acquistato con l'appartamento?
L' unico caso in cui gli abbaini siano condominiali è quello in cui questi servano per illuminare un sottotetto condominiale.

caso mai il tecnico rilascia il benestare a fare lavori salvo il diritto di terzi sulla medesima unità immobiliare.
Comunque se sei convinto del tuo convincimento perché scrivi in un sito di discussioni? Prova a sentire un avvocato.
Ho solo espresso come te, una opinione. Non vedo perché hai recepito qualche intenzione mia a voler sminuire la tua posizione… perché persiste un tasso di permalosità esagerata in questo forum?? … Non ha senso contribuire su un argomento da chi non ha volontà a considerare opinioni diverse e farne base per un confronto. Chi è certo della verità tra vantaggio su piatteforme differenti
Ad essere precisi l'abbaino non è un tipo di finestra, è un elemento strutturale realizzato su un tetto a falde, con pareti verticali che consentono la posa regolare di un serramento.

C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune?
No, l'orientamento della giurisprudenza si basa su principi opposti. Non sarà un atto o regolamento condominiale ad affermare che l'abbaino è proprietà comune. Se rileggi il mio commento confermo l'uso esclusivo dell'abbaino da parte del proprietario, ma ribadisco, secondo me, indipendentemente chi trae beneficio dalla finestra esistente se non esiste un atto che dichiara la titolarità esclusiva verso un singolo, la struttura e il tetto si considerano proprietà comune

L'unico caso in cui gli abbaini siano condominiali è quello in cui questi servano per illuminare un sottotetto condominiale.
Ok, ma non mi trovi d'accordo, (tradotto .. non vuol dire che ho ragione) ma la mia domanda è la seguente … Escluso il caso velux … se la copertura presenterà infiltrazioni d'acqua, stando al tuo ragionamento, senza un regolamento che dichiara siano proprietà comune gli abbaini e il tetto, i costi di riparazione saranno in capo al proprietario dell'ultimo piano? …. dal mio punto di vista … non credo.

Chiuse le due riflessioni, il tema del mio commento cmq è il velux. Chiarito quali secondo me, siano i suoi diritti, se presenta una pratica edilizia dovrà dichiarare (non il tecnico) di avere la titolarità esclusiva dell'abbaino oggetto d'intervento in forza di un atto che la modulistica richiede di indicare. Altrimenti in sostituzione, dovrà allegare il consenso del condominio trascritto in un verbale d'assemblea condominiale
Tutto qui, non parlo per convinzione fine a se stessa e raccolte su facebook, sono solo opinioni (aperte sempre al dialogo) tratte da esperienze affrontate personalmente negli ultimi 30 anni
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune?
No, l'orientamento della giurisprudenza si basa su principi opposti. Non sarà un atto o regolamento condominiale ad affermare che l'abbaino è proprietà comune1). Se rileggi il mio commento confermo l'uso esclusivo dell'abbaino da parte del proprietario, ma ribadisco, secondo me, indipendentemente chi trae beneficio dalla finestra esistente se non esiste un atto che dichiara la titolarità esclusiva verso un singolo, la struttura e il tetto si considerano proprietà comune 2)
1) I diritti di uso esclusivo, contrariamente a quanto hai scritto, vanno riportati anche loro sugli atti pubblici, pena l'insorgere di liti, poi possono essere anche riportati sul regolamento condominiale. Due esempi: il diritto di uso esclusivo di un lastrico solare oppure del giardinetto prospicente l'appartamento di piano terra.
2) francamente sono un po' allibito perché il postante iniziale ha scritto: "uno di questi all'ultimo piano ha deciso di modificarsi un suo abbaino intendendo applicargli un velux nella parte superiore per aumentare la luce nella stanza." Io desumo che la parte di sottotetto illuminato dall' abbaino sia senz'altro praticabile e forse anche abitabile ed è di proprietà. L'atto di cui tu chiedi l'esibizione è il rogito di acquisto completo di planimetria catastale dalla quale si evince la presenza di una veduta o di una luce (per questo avevo chiesto nel mio primo intervento uno schizzo). In ogni caso la tua affermazione metterebbe in crisi tutti i proprietari di unità immobiliari in condominio: dato che i muri perimetrali sono citati dall' art. 1117 del c.c. come parti comuni anche le finestre aperte su tali muri, se non c'è un documento che ne attesti la proprietà, sono da considerare condominiali.
 

usonian

Membro Junior
Professionista
Forse non risulta chiaro per come ho impostato il mio commento ma le parti che ho inserito in corsivo sono citazioni tue estratti dal tuo commento precedente.
 

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