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se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.In ogni caso la copertura non è esclusiva ma condominiale.
👌se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.
Comunque si vede che non hai letto il collegamento che ti ho postato:
" il Tribunale di Milano rigettava l’impugnativa della delibera condominiale con la quale era stata disattesa dall’assemblea l’autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all’ultimo piano del fabbricato. A tal fine osservava che le opere, per le quali era richiesta l’autorizzazione, erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 6 del regolamento condominiale contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell’edificio, ..... la Corte d’Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell’edificio condominiale i quattro abbaini ........ La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini ..... il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. Per la Cassazione, il ragionamento è corretto...."
ll fatto sia l'unico a trarre beneficio dell'abbaino con la sua finestra, non fa di questa struttura una sua proprietà esclusiva, senza atto notarile, è proprietà condominiale sotto ogni aspetto. Altrimenti per lo stesso principio, sono tutti legittimati fare nuove aperture a beneficio del proprio appartamento. Con ciò non dico cambiano i suoi diritti, ma solo il modo di procedere ed essere legittimato dal condominio a esercitarli. Il condominio, se non ha motivi validi o prove concrete che dimostrano il velux viola il regolamento condominiale o il C.C. è obbligato esprimere parere favorevole e autorizzare l’opera. Contrariamente, il proprietario è costretto rivendicare e ottenere il proprio diritto in tribunale. Un motivo per il quale non torna il fatto che abbia ottenuto le autorizzazioni comunali. Il tecnico che presenta la pratica… alla voce che chiede … se il proprietario ha titolarità esclusiva del bene per eseguire l’intervento … se non è suo il tetto, o dichiara il falso oppure???se per copertura intendi tutto il tetto, a falde o piano, sono d'accordo. Tuttavia l’abbaino è una struttura costituita da una finestra sul tetto, necessaria per illuminare ed arieggiare la soffitta o il sottotetto, ad essa può averne interesse solo il proprietario e non chi, invece, abita al di sotto, pertanto è considerato di proprietà e non condominiale.
Comunque si vede che non hai letto il collegamento che ti ho postato:
" il Tribunale di Milano rigettava l’impugnativa della delibera condominiale con la quale era stata disattesa dall’assemblea l’autorizzazione agli opponenti a realizzare quattro abbaini in corrispondenza della loro proprietà, sita all’ultimo piano del fabbricato. A tal fine osservava che le opere, per le quali era richiesta l’autorizzazione, erano da reputarsi illegittime in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 6 del regolamento condominiale contrattuale, che poneva il divieto assoluto di realizzare interventi che potessero pregiudicare la simmetria e stabilità del tetto dell’edificio, ..... la Corte d’Appello milanese, in riforma della decisione gravata, annullava la delibera condominiale impugnata, accertando il diritto degli attori a realizzare sul tetto dell’edificio condominiale i quattro abbaini ........ La Corte distrettuale reputava invece fondata la censura che investiva la corretta applicazione della previsione regolamentare, rilevando che la modifica che gli attori intendevano realizzare concerneva una parte comune (tetto) a loro spese, e senza che dalla stessa derivasse un pregiudizio agli altri condomini ..... il progetto predisposto dagli appellanti non arrecava alcun stravolgimento alla destinazione del tetto nel suo complesso né violava la stabilità e la simmetria, stante anche il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative. Per la Cassazione, il ragionamento è corretto...."
C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune? Come ho già avuto modo di scrivere l'abbaino è un tipo di finestra, forse sul tuo atto notarile sono citate le finestre che hai acquistato con l'appartamento?ll fatto sia l'unico a trarre beneficio dell'abbaino con la sua finestra, non fa di questa struttura una sua proprietà esclusiva, senza atto notarile, è proprietà condominiale sotto ogni aspetto.
caso mai il tecnico rilascia il benestare a fare lavori salvo il diritto di terzi sulla medesima unità immobiliare.Il tecnico che presenta la pratica… alla voce che chiede … se il proprietario ha titolarità esclusiva del bene per eseguire l’intervento
Non è lui ad avere aperto la discussione, mi pareComunque se sei convinto del tuo convincimento perché scrivi in un sito di discussioni?
Ho solo espresso come te, una opinione. Non vedo perché hai recepito qualche intenzione mia a voler sminuire la tua posizione… perché persiste un tasso di permalosità esagerata in questo forum?? … Non ha senso contribuire su un argomento da chi non ha volontà a considerare opinioni diverse e farne base per un confronto. Chi è certo della verità tra vantaggio su piatteforme differentiC'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune? Come ho già avuto modo di scrivere l'abbaino è un tipo di finestra, forse sul tuo atto notarile sono citate le finestre che hai acquistato con l'appartamento?
L' unico caso in cui gli abbaini siano condominiali è quello in cui questi servano per illuminare un sottotetto condominiale.
caso mai il tecnico rilascia il benestare a fare lavori salvo il diritto di terzi sulla medesima unità immobiliare.
Comunque se sei convinto del tuo convincimento perché scrivi in un sito di discussioni? Prova a sentire un avvocato.
1) I diritti di uso esclusivo, contrariamente a quanto hai scritto, vanno riportati anche loro sugli atti pubblici, pena l'insorgere di liti, poi possono essere anche riportati sul regolamento condominiale. Due esempi: il diritto di uso esclusivo di un lastrico solare oppure del giardinetto prospicente l'appartamento di piano terra.C'è scritto sul Regolamento del Condominio che gli abbaini sono di proprietà comune?
No, l'orientamento della giurisprudenza si basa su principi opposti. Non sarà un atto o regolamento condominiale ad affermare che l'abbaino è proprietà comune1). Se rileggi il mio commento confermo l'uso esclusivo dell'abbaino da parte del proprietario, ma ribadisco, secondo me, indipendentemente chi trae beneficio dalla finestra esistente se non esiste un atto che dichiara la titolarità esclusiva verso un singolo, la struttura e il tetto si considerano proprietà comune 2)
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