La violazione relativa all'omessa richiesta di registrazione può essere regolarizzata, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, con le seguenti modalità: - entro 90 giorni dal termine previsto, previo versamento dell'imposta di registro dovuta, della sanzione del 12%, pari a 1/10 del minimo, e degli interessi al tasso legale del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno; - entro un anno dal termine previsto, previo versamento dell'imposta di registro dovuta, della sanzione del 15%, pari a 1/8 del minimo, e degli interessi al tasso legale del 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno.
I codici tributo da utilizzare nel modello F23 sono i seguenti: - 671T per quanto riguarda la sanzione, - 731T per quanto riguarda gli interessi.
Nel caso in cui si intenda invece optare per la cedolare secca, si rimanda a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate al paragrafo 9.1 della circolare 26/2011:
"... in caso di registrazione tardiva, a seguito dell'esercizio dell'opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell'imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell'opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al sussistere delle condizioni ivi previste."
Pertanto, se opti per la cedolare secca, devi versare con F23 le sanzioni sull'imposta di registro che avresti dovuto pagare per la proroga in regime normale, poi portare all'Agenzia delle Entrate il mod. 69 e la copia del F23.